Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 177Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 37a cpv. 5 e 5bis
Capoverso 5
Per quanto riguarda il privilegio, nel caso dei crediti delle fondazioni bancarie del pilastro 3a e delle fondazioni di libero passaggio viene abrogato l’importo massimo. Ora tutti i crediti, compreso il capitale libero della fondazione, saranno privilegiati.
Capoverso 5bis
Affinché tutti i fondi di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b siano nuovamente disponibili per la garanzia dei depositi nel più breve tempo possibile, dopo che vi è stato fatto ricorso, e i crediti che le banche che ne sono membri hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi possano essere rimborsati il più rapidamente possibile, questi crediti sono privilegiati rispetto alla banca fallita. A questi crediti non si applica l’importo massimo. La somma di tutti i crediti è privilegiata.
Art. 37b Pagamento con gli attivi liquidi disponibili
Capoverso 1
Nell’ambito della garanzia dei depositi (capo tredicesimo), il pagamento viene effettuato solo per i depositi presso gli uffici svizzeri (art. 37h cpv. 1). È opportuno, tuttavia, includere questa limitazione anche nel pagamento con gli attivi liquidi disponibili al di fuori della graduatoria. Questa limitazione chiarisce ulteriormente che il pagamento immediato (con o senza i mezzi del responsabile della garanzia dei depositi) avviene in modo uniforme. Eliminando questa differenza si semplifica l’allestimento del piano di pagamento. Di conseguenza, la lettera b vigente viene eliminata. È esclusa qualsiasi altra compensazione, ad esempio con ipoteche, mutui o scoperti presenti in altri conti, nonché interessi e commissioni non contabilizzati a favore della banca (cfr. cpv. 5). Il privilegio dei depositi allibrati presso uffici esteri nella graduatoria rimane invariato.
Capoverso 2
In base alla precisazione di cui all’articolo 44 capoverso 2 OBCR finora i depositi privilegiati venivano pagati proporzionalmente se i fondi disponibili non erano sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento. In futuro, nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti, la FINMA stabilirà un importo massimo nominale unico per tutti i depositanti invece di una quota unica.
Capoverso 3
Quando i depositi garantiti vengono pagati facendo ricorso alla relativa garanzia, per fare in modo che i crediti che il responsabile della garanzia dei depositi matura nei confronti della banca vengano rimborsati il più rapidamente possibile, questi gli vengono pagati, fuori dalla graduatoria, con i mezzi liquidi disponibili. In questo modo si garantisce che, dopo essere stata utilizzata, la garanzia dei depositi sia riutilizzabile nella sua totalità nei tempi più brevi possibili nel caso in cui ve ne sia necessità. Affinché