Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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dell’impresa di revisione sotto sorveglianza statale con l’autorità di sorveglianza. Danno diritto a tale riduzione, in particolare l’autodenuncia tempestiva, ma anche l’attuazione immediata e su base volontaria di misure correttive per regolarizzare la situazione. Una maggiore cooperazione facilita l’accertamento dei fatti, accelera la procedura e aumenta l’efficacia della vigilanza.

Capoverso 4

La procedura di sanzione amministrativa è disciplinata dalla PA. Questa precisazione appare importante perché il criterio che distingue le sanzioni amministrative da quelle penali è, in ultima analisi, il tipo di procedimento al termine del quale vengono ordinate: amministrativo per le sanzioni amministrative e penale per le sanzioni penali.

Capoverso 5

La PA non contiene però disposizioni esplicite sulla prescrizione del perseguimento delle infrazioni punibili con sanzioni amministrative. Di conseguenza, non esistono neppure disposizioni esplicite per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere aperta una procedura una volta scoperta la violazione dell’obbligo. Per garantire la certezza del diritto, è necessario che questo punto venga disciplinato nella LSR. La procedura deve dunque essere avviata al più tardi entro sette anni dall’infrazione degli obblighi legali.

Capoverso 6

L’assegnazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla Confederazione garantisce che la sanzione venga destinata all’ordine pubblico e non al finanziamento dell’autorità di sorveglianza. Inoltre, previene il rischio che costituisca un incentivo economico per l’autorità di sorveglianza e garantisce l’indipendenza della sua attività, che deve essere mirata esclusivamente ad assicurare la qualità dei servizi di revisione e non a ottenere delle entrate.

Art. 38b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa

Capoverso 1

L’obbligo di cooperazione (art. 15a LSR) rimane applicabile. In questo capoverso, tuttavia, viene fornito un chiarimento per evitare il rischio di autoaccusa (nemo tenetur se ipsum accusare) nella successiva procedura, che porterebbe a una sanzione penale in relazione all’obbligo di cooperazione.

Capoverso 2

Il capoverso 2 introduce un’importante limitazione all’obbligo di cooperazione di cui al capoverso 1, in quanto precisa che l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale può rifiutarsi di riconoscere l’infrazione degli obblighi legali. Questa regola consente di conciliare il requisito della cooperazione nel procedimento amministrativo con le garanzie del procedimento penale amministrativo (in particolare il principio del diritto di non autoincriminarsi). I documenti già esistenti possono continuare a essere richiesti e utilizzati dall’autorità di vigilanza in base all’obbligo di cooperazione, purché non debbano essere prodotte nuove prove sotto minaccia di sanzioni, come nel caso, ad