Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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esercizio o dell’anno di verifica, affinché all’inizio del nuovo anno di verifica l’assoggettato alla vigilanza non sia senza una società di audit (e vi sia una violazione dell’autorizzazione). Generalmente, in caso di rifiuto, gli assoggettati alla vigilanza non potrebbero scegliere una società di audit senza aver prima consultato la FINMA in merito alla sua eleggibilità. In questo modo sarà molto improbabile che all’inizio del nuovo anno di verifica l’assoggettato alla vigilanza non abbia nominato una società di audit. Una violazione delle condizioni di autorizzazione rimane un caso molto teorico (cfr. p. es. art. 18 cpv. 1 LBCR, art. 28 cpv. 1 LSA e art. 63 cpv. 1 lett. a LIsFi).
Capoverso 2
Il presente capoverso corrisponde nei contenuti alla disposizione vigente. È stata soltanto aggiunta in tedesco la forma femminile di assoggettato alla vigilanza. Il termine «esigere» è stato sostituito con «ordinare», oggi utilizzato per le decisioni emanate dalla FINMA. Anche con l’introduzione dell’obbligo di approvazione della scelta e del cambiamento delle società di audit, la FINMA mantiene la facoltà di revocare l’incarico a una società di audit secondo l’articolo 28a capoverso 2 LFINMA.
Capoverso 3
La seconda parte del capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 3, mentre la prima parte, ora, stabilisce che, in caso di mancata approvazione della scelta o del cambiamento della società di audit, la FINMA deve informarne l’ASR. Per permettere all’ASR di comprendere le ragioni che hanno portato la FINMA alla sua decisione, l’autorità di vigilanza include sempre la motivazione.
Art. 28b Durata dell’incarico e divieto di assumere ulteriori incarichi
Capoverso 1
Considerata la durata massima di 14 anni di un mandato, la società di audit ha il tempo necessario per approfondire un mandato di verifica e quindi verificare l’assoggettato alla vigilanza per un periodo di tempo ragionevolmente lungo. I 14 anni corrispondono a due mandati degli auditor responsabili, il cui mandato non può superare i 7 anni (cfr. art. 730a cpv. 2 CO). L’obbligo di rotazione serve a rafforzare l’indipendenza delle società di audit e a ridurre il rischio intrinseco di un’eccessiva vicinanza tra gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit.
Capoverso 2
L’obbligo di rotazione di cui al capoverso 1 è in linea di principio vincolante. È tuttavia possibile che l’obbligo di rotazione giuridicamente vincolante arrivi in un momento inopportuno, che potrebbe comportare svantaggi per l’assoggettato alla vigilanza o per la FINMA. La rotazione sarebbe sfavorevole, in particolare, nel caso di una fusione (lett. a) o in caso di crisi (lett. b). In casi motivati la FINMA può pertanto concedere deroghe.