Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Art. 35 cpv. 1 e 2
Rispetto all’attuale articolo 35 capoversi 1 e 2 LFINMA è apportata una sola modifica, ossia che la FINMA può confiscare anche gli utili realizzati da qualsiasi persona attiva presso un assoggettato alla vigilanza che abbia realizzato utili o evitato perdite violando gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza. Pertanto, questa disposizione si applicherà, oltre alle persone che esercitano attività dirigenti, anche a tutti i collaboratori, ossia in particolare i consulenti alla clientela o i commercianti che non esercitano attività dirigenti. Ai sensi di questa disposizione, il termine collaboratore si estende anche ai membri dell’organo per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo (ossia il consiglio di amministrazione) e della direzione propriamente detta, ai soci illimitatamente responsabili, nonché a persone che rivestono funzioni equivalenti. La cerchia delle persone è quindi ampliata e corrisponde ormai al campo di applicazione dell’articolo 145 LInFi.
Sezione 2a Sanzione amministrativa pecuniaria e accordo amichevole
Art. 37a Sanzione amministrativa pecuniaria
Questa disposizione introduce la sanzione amministrativa pecuniaria come nuovo strumento di vigilanza in caso di violazione grave della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA. Questo strumento rientra nell’ambito del diritto amministrativo e della procedura amministrativa. Tuttavia, la giurisprudenza316 considera che, in linea di principio, le garanzie procedurali sancite dall’articolo 6 CEDU sono applicabili a questo tipo di sanzioni se soddisfano uno dei «criteri Engel»317. Nella fattispecie, si potrebbe ritenere che la sanzione amministrativa pecuniaria, visto il suo importo massimo, per natura o gravità abbia carattere penale e che dette garanzie procedurali siano di conseguenza applicabili. Ciò implica pertanto la necessità di norme procedurali speciali per dirimere il conflitto tra l’obbligo di cooperazione e il diritto di tacere, come disciplinato dall’articolo 37b AP-LFINMA.
Con questo nuovo strumento l’AP-FINMA introduce, per alcune specifiche fattispecie, la potenziale coesistenza di sanzioni amministrative e di disposizioni penali già esistenti. Un tale parallelismo non è inedito: si ritrova in particolare nella legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli, nella legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro e nella legge federale del 21 marzo 2025 sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso318.
Questa dualità può tuttavia condurre all’avvio di procedimenti paralleli. Occorre quindi esaminarne la compatibilità con il principio ne bis in idem, che vieta di perseguire o giudicare una persona due volte per gli stessi fatti. Il principio ne bis in idem esige
316 DTF 140 II 384
317 DTF 140 II 384
318 FF 2025 1102 Non ancora in vigore.