Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Capoverso 3
L’obbligo di rotazione può impedire la concentrazione di mandati presso una società di audit. Oggi questa concentrazione si ha nel caso delle SIB, che sono tutte controllate da EY. Tuttavia, se l’obbligo di rotazione non impedisce una concentrazione, la FINMA deve avere la facoltà di impedirla e di vietare a una società di audit di assumere ulteriori mandati. La FINMA decide mediante decisione. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per determinare la concentrazione. I criteri possono tenere conto della rilevanza sistemica o, in generale, della diversificazione dei mandati di verifica di una società di audit.
Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica
Capoverso 1
L’ambito di applicazione dell’articolo 29 LFINMA deve essere esplicitamente esteso ai collaboratori degli assoggettati alla vigilanza. Ai sensi di questa disposizione, il termine collaboratore si estende anche ai membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo (ossia il consiglio di amministrazione) e della direzione propriamente detta, ai soci illimitatamente responsabili, nonché alle persone che rivestono funzioni equivalenti e a tutte le altre persone tenute a garantire un’attività irreprensibile. Pertanto, la cerchia delle persone interessate è ampliata a ogni persona attiva all’interno di un assoggettato alla vigilanza, allineandola al campo di applicazione dell’articolo 145 LInFi.
Va precisato che, poiché il dovere delle persone fisiche di cooperare con la FINMA può comportare per tali persone un rischio di autoincriminazione in un procedimento penale, è opportuno limitare l’utilizzabilità delle dichiarazioni autoincriminanti rilasciate da persone fisiche. Tale restrizione è introdotta all’articolo 38a AP-LFINMA.
Capoverso 2
L’obbligo di notifica è modificato, nel senso che le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile (inclusi i membri degli organi) saranno menzionate esplicitamente come soggetti sottoposti non solo all’obbligo d’informazione (incluso in quanto collaboratori degli assoggettati alla vigilanza), ma anche all’obbligo di notifica previsto dal capoverso 2. La FINMA avrà accesso più facilmente alle informazioni pertinenti per la sua attività di vigilanza. Inoltre, verrà rafforzata la certezza del diritto e la responsabilità individuale sarà maggiormente sollecitata. Menzionando esplicitamente le persone tenute a garantire un’attività irreprensibile anche per quanto concerne l’obbligo di comunicare informazioni nel capoverso 2, la legge enumera in modo coerente i destinatari dell’obbligo d’informazione e di notifica. Gli altri collaboratori degli assoggettati alla vigilanza non sono sottoposti ad alcun obbligo personale di comunicare informazioni.
Art. 32a Penalità di mora
Questo articolo introduce la penalità di mora come strumento volto ad assicurare l’esecuzione effettiva delle decisioni esecutorie della FINMA. Si tratta quindi di una