Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 209Fedlex · Rapporto esplicativo
misura amministrativa con effetto esecutorio. A differenza delle sanzioni amministrative pecuniarie, tale misura non ha effetto repressivo, né finalità punitiva. La questione dell’applicabilità delle garanzie di diritto penale di rango superiore non si pone quindi per questo strumento.
Capoverso 1
All’estero le penalità di mora sono chiamate «periodic penalty payment».
Tutte le decisioni della FINMA di cui all’articolo 5 PA che sono esecutorie possono essere oggetto di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione entro il termine impartito. Tuttavia, per pronunciare una tale misura, la FINMA deve prima accordare un termine adeguato per eseguire la decisione e informare l’assoggettato che in caso di mancata esecuzione entro il termine impartito verrà ordinato il pagamento di una penalità di mora. Quest’ultima non può essere disposta senza previa informazione e senza impartire un termine. Se la decisione relativa alla penalità di mora è oggetto di ricorso (p. es. per quanto concerne la proporzionalità), non è più possibile sollevare altre obiezioni contro la decisione di merito alla quale è legata.
Questo strumento riguarda tutti gli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA.
Capoverso 2
La penalità di mora prende la forma di un importo giornaliero dovuto finché non interviene l’esecuzione della decisione per cui è stata pronunciata. Al momento dell’esecuzione della decisione viene calcolato il numero totale dei giorni impiegati per l’esecuzione. Essa ha pertanto carattere incentivante e mira a incoraggiare un’esecuzione rapida. Tuttavia, la durata massima per cui può essere ordinato il pagamento della penalità di mora è limitata a sei mesi. Infatti, se dopo tale termine l’assoggettato alla vigilanza non è stato in grado di eseguire una decisione, altre misure si rendono manifestamente necessarie e devono essere valutate.
Capoverso 3
La penalità di mora può inoltre essere ordinata cumulativamente con altre misure previste dalle disposizioni legali in materia di vigilanza ed eventualmente rese necessarie e non sostituisce gli strumenti esistenti. Il suo importo non può eccedere il 5 per cento del reddito d’esercizio giornaliero medio lordo dell’assoggettato alla vigilanza, calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi, per assicurare la proporzionalità in funzione delle dimensioni e della capacità economica dell’entità o del gruppo interessato.
Capoverso 4
Lo scopo dello strumento è l’esecuzione della decisione. Tale scopo è ineludibile.