Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Capoverso 5

L’attribuzione degli importi devoluti alla Confederazione conferma che le penalità di mora perseguono una finalità di ordine pubblico e non un obiettivo finanziario istituzionale. Evita qualsiasi rischio di incentivo economico per l’autorità di vigilanza e preserva l’indipendenza della sua attività, che deve rimanere esclusivamente orientata alla protezione del sistema.

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

Capoverso 1

Rispetto all’attuale articolo 33 capoverso 1 LFINMA, è apportata una sola modifica, ossia che la FINMA può ordinare il divieto di esercizio della professione anche in caso di grave violazione delle prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza. Questa possibilità figura già all’articolo 33a capoverso 1 LFINMA. Considerato che queste due misure possono essere ordinate congiuntamente, è importante che l’estensione alle prescrizioni interne figuri in entrambe le disposizioni, per evitare conflitti nell’applicazione di queste due norme. La formulazione dell’articolo 33a capoverso 1 LFINMA sarà modificata al fine di precisare che, come per l’articolo 33 capoverso 1 AP-LFINMA, le prescrizioni interne interessate sono unicamente quelle rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza. Ciò riflette la prassi attuale della FINMA. In conclusione, la modifica del divieto di esercizio della professione mira a rafforzare l’importanza delle prescrizioni interne rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza e, pertanto, un buon governo d’impresa.

Capoverso 2

Rispetto all’attuale articolo 33 capoverso 2 LFINMA, è apportata una sola modifica, ossia che, in caso di recidiva, il divieto di esercizio della professione può essere ordinato durevolmente. Questa possibilità figura già all’articolo 33a capoverso 1 LFINMA. Considerato che queste due misure possono essere ordinate congiuntamente, è importante che le durate dei divieti sia analoga, per evitare conflitti nell’applicazione di queste due norme. Di conseguenza, per la determinazione della durata appropriata, verrà tenuto conto della gravità della violazione e della recidiva.

Art. 33a capoverso 1

Rispetto all’attuale articolo 33a capoverso 1 LFINMA è apportata una sola modifica, ossia è precisato che, come per l’articolo 33 capoverso 1 AP-LFINMA, le prescrizioni interne interessate sono unicamente quelle rilevanti sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza. Ciò riflette la prassi attuale della FINMA. In conclusione, il sistema attuale non è modificato ma unicamente precisato, al fine di rafforzare la certezza del diritto.