Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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messaggio del 1° febbraio 200646 sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito «messaggio LAUFIN»). Secondo tale definizione, sono affari di grande portata gli affari strategici (e non operativi) che hanno un peso significativo per la piazza finanziaria e per il conseguimento degli obiettivi della strategia stabilita dal consiglio di amministrazione. Secondo i principi del buon governo d’impresa generalmente riconosciuti, il consiglio di amministrazione, quale organo strategico, deve poter definire anche gli affari strategici in quanto tali. Nel regolamento di organizzazione FINMA del 18 dicembre 200847 la FINMA ha pertanto stabilito che spetta al consiglio di amministrazione decidere – tenendo conto della definizione e degli esempi – in singoli casi in merito ad affari di grande portata (art. 2bis). L’eventuale assegnazione degli affari di grande portata a un organo operativo si tradurrebbe nella commistione tra aspetto operativo e strategico, rendendo complesso per il consiglio di amministrazione controllare la direzione.
Il Fondo monetario internazionale (FMI) sottopone periodicamente a verifica la governance della FINMA nell’ambito del «Financial Sector Assessment Program» (FSAP). Nella verifica del 2025 il FMI conferma l’implementazione di tutte le misure di governance da ormai 12 anni. Il FMI non ravvisa alcuna necessità di adeguamento della governance della FINMA, neanche per quanto concerne la gestione degli affari di grande portata.
In linea generale, l’attuale suddivisione dei compiti tra consiglio di amministrazione e direzione della FINMA è considerata ragionevole e risulta conforme anche a quella che la FINMA si aspetta dagli istituti assoggettati alla sua vigilanza nonché ai principi di corporate governance generalmente riconosciuti.
Nell’ambito della crisi di Credit Suisse, la CPI ha sottoposto a un attento esame la gestione delle autorità e quindi anche della FINMA. In tale occasione la CPI ha acquisito una visione completa degli iter e dei processi decisionali all’interno della FINMA. Neanche dall’analisi della CPI sono emerse indicazioni che mettessero in discussione l’attuale ripartizione dei compiti tra il consiglio di amministrazione e la direzione della FINMA.
Tuttavia, la CPI fa presente che, ai fini della certezza del diritto, l’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA andrebbe verificato, dopo che la FINMA aveva adeguato il proprio regolamento di organizzazione in tal senso già nel 2019. In quest’ottica la CPI ha invitato il Consiglio federale a esaminare come può essere modificata o eventualmente abrogata tale disposizione della LFINMA al fine di agevolare la governance della FINMA in riferimento ai rapporti di lavoro tra direzione e consiglio di amministrazione. In questo contesto il Consiglio federale deve anche esaminare se e in quali situazioni i procedimenti di «enforcement» nei confronti di banche di rilevanza sistemica debbano
46 FF 2006 2625, in particolare 2635 e 2658
47 www.finma.ch > FINMA > Organizzazione > Corporate governance > Regolamento sull’organizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.