Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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l’identità dell’autore e dei fatti. Affinché vi sia un’identità di fatti, è inoltre necessario non soltanto che la situazione di fatto sia la stessa, ma anche che gli elementi costitutivi dell’infrazione e la disposizione penale applicata nel procedimento concluso racchiudano già l’illiceità dell’infrazione oggetto di un nuovo procedimento319.

Il diritto amministrativo federale non codifica espressamente questa problematica e, per quanto è dato sapere, le autorità giudiziarie non hanno ancora reso decisioni su tale questione320.

Tuttavia, nella fattispecie, le sanzioni amministrative pecuniarie interessano persone giuridiche e società di persone, mentre le disposizioni penali riguardano principalmente persone fisiche. In questa configurazione, non si pone in linea di principio la questione di un conflitto con il principio ne bis in idem.

La situazione è diversa se la responsabilità dell’impresa è accertata sulla base dell’articolo 102 capoverso 2 del Codice penale svizzero321, in cui può esserci identità di persone giuridiche nel procedimento amministrativo e nel procedimento penale.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), il principio ne bis in idem non esclude il cumulo di procedimenti relativi agli stessi fatti quando questi si iscrivono in un sistema integrato che presenta un nesso sufficientemente stretto sul piano materiale e temporale, in modo da costituire una reazione globale coerente dello Stato anziché un doppio procedimento indipendente 322.

Nella fattispecie, ciò è già possibile, poiché la collaborazione e il coordinamento tra la FINMA e le autorità di perseguimento penale sono disciplinati in maniera circostanziata dall’articolo 38 LFINMA, pertanto queste ultime dispongono già della base legale necessaria per coordinare la propria azione e reagire in modo sufficientemente efficace.

Per il resto, la Corte EDU pone un requisito particolare affinché tali procedimenti paralleli siano possibili: «(…) se la sanzione inflitta al termine del procedimento concluso per primo è stata presa in considerazione nel procedimento concluso per ultimo, in modo da non far gravare in definitiva sull’interessato un onere eccessivo, essendo quest’ultimo rischio meno probabile se esiste un meccanismo di compensazione volto a garantire che l’importo complessivo di tutte le pene inflitte sia proporzionato» (trad.).

319 FF 2022 776, pag. 109

320 FF 2022 776, pag. 110

321 RS 311.0

322 Corte EDU, Causa A e B c. Norvegia, Sentenza della Grande Camera del 15 novembre 2016, par. 122 e 132.