Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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all’assoggettato, al fine di tenere conto del fatto che la FINMA esercita la vigilanza su diverse tipologie di assoggettati. Tale massimale è inoltre adeguato al settore e consente di vincolare la sanzione alla capacità economica dell’entità o gruppo interessato. Per il resto, il Consiglio federale adotterà un’ordinanza per regolamentare l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Capoverso 2
Questo capoverso garantisce il rispetto del principio di proporzionalità assicurando che la sanzione amministrativa pecuniaria non conduca l’istituto in uno stato di insolvenza imminente. Conferma pertanto che questa misura costituisce uno strumento meno severo di una revoca dell’autorizzazione.
Capoverso 3
La riduzione della sanzione in caso di cooperazione oltre gli obblighi legali è intesa a incoraggiare una cooperazione particolarmente attiva dell’assoggettato con l’autorità di vigilanza e dovrà essere valutata caso per caso dalla FINMA. Vi rientrano in particolare l’autodenuncia precoce, nonché l’attuazione immediata e spontanea di misure correttive atte a ripristinare la situazione conforme. Una cooperazione rafforzata facilita l’accertamento dei fatti, accelera il procedimento e contribuisce all’efficacia della vigilanza prudenziale. Per il resto, il Consiglio federale adotterà un’ordinanza per regolamentare anche la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Capoverso 4
Alla procedura di sanzione amministrativa si applica la PA.
Capoverso 5
Né la PA né la LFINMA contengono disposizioni generali relative alla prescrizione del perseguimento degli atti che possono dare luogo a misure della FINMA. Per motivi di prevedibilità e di certezza del diritto appare pertanto opportuno fissare nella legge il termine di prescrizione del perseguimento nell’ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie324. L'articolo 37a capoverso 5 prevede, per analogia all’articolo 35 capoverso 4 LFINMA concernente la confisca, che il procedimento sanzionatorio deve essere avviato entro un termine di sette anni dalla violazione della disposizione prudenziale. Il termine di prescrizione decorre dalla violazione o dalla data in cui questa è terminata. Questa disposizione riguarda soltanto l’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria e non ha l’effetto di impedire alla FINMA di ordinare altre misure amministrative dopo la scadenza del termine di prescrizione.
324 FF 2022 776, pag. 46 segg.