Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 213Fedlex · Rapporto esplicativo
Sulla base di quanto precede, le autorità svizzere devono tener conto di ogni sanzione precedente irrogata per carenze organizzative, affinché la sanzione complessiva sia proporzionata e non ecceda in alcun caso l’importo previsto dal capoverso 1.
Ad ogni modo, gli assoggettati alla vigilanza disporranno sempre della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi alle istanze di ricorso.
Capoverso 1
Per disposizioni della LFINMA o della legislazione in materia di mercati finanziari, si intendono altresì le ordinanze e circolari che definiscono gli obblighi degli assoggettati alla vigilanza nonché le norme di autodisciplina approvate dalla FINMA, come definito dal Consiglio federale nel messaggio del 1° febbraio 2006 in relazione all’articolo 30 LFINMA323.
Gli assoggettati alla vigilanza costituiti in forma di persona giuridica o società di persone possono essere tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò non si applica alle persone fisiche che agiscono per tali assoggettati alla vigilanza (p. es. gli organi e i collaboratori). La FINMA non ha quindi bisogno di provare che una persona fisica ha violato la legge per sanzionare l’impresa, è sufficiente che dimostri lo stato di fatto oggettivo. Questa soluzione tiene conto dell’organizzazione e delle strutture spesso complesse degli assoggettati alla vigilanza. Il termine assoggettato alla vigilanza nel senso della presente disposizione designa gli istituti che sottostanno alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, in particolare gli istituti non autorizzati che esercitano in maniera illecita un’attività sottoposta ad autorizzazione.
Nell’ordinamento giuridico svizzero, numerose autorità amministrative dispongono di tale strumento e l’importo della sanzione è stato stabilito basandosi in particolare su questi diversi modelli:
§ l’articolo 109 LGD prevede un contributo pari al massimo al 15 per cento del
prodotto lordo dei giochi dell’ultimo anno d’esercizio;
§ l’articolo 49a e seguenti LCart prevede un contributo sino al 10 per cento della cifra
d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi;
§ l’articolo 90 LRTV prevede un contributo che può raggiungere il 10 per cento della
cifra d’affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi;
§ l’articolo 31 e seguente LVTE prevede un contributo sino al 15 per cento o del 2 e
1 per cento della cifra d’affari totale realizzata in Svizzera nell’anno precedente.
L’importo massimo è fissato al 10 per cento del reddito d’esercizio annuo medio lordo calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi e secondo le norme contabili applicabili
323 FF 2006 2625