Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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non legati alla verifica). Allo stesso modo, non si applica neppure la rotazione obbligatoria secondo l’articolo 28b AP-LFINMA.
Art. 43l Obbligo d’informazione e di notifica
Identico alle modifiche introdotte all’articolo 29 AP-LFINMA.
Titolo quinto a: Collaborazione per prevenire e superare crisi finanziarie
Art. 54a In generale
Capoverso 1
Il capoverso 1 sancisce il principio di stretta collaborazione tra il DFF, la FINMA e la BNS nell’ambito della prevenzione e del superamento delle crisi finanziarie (cfr. art. 1 cpv. 3 AP-LFINMA). Le autorità coinvolte sono tenute a prendere in considerazione, nel loro operato, le ripercussioni, in caso di crisi, sulla collaborazione, sui compiti e sulle responsabilità delle altre istituzioni. Nei casi in cui è oggettivamente opportuno e possibile in base alla legislazione, coordinano le loro attività. La disposizione non giustifica nuove responsabilità materiali, non trasferisce alcuna responsabilità e non crea nuovi strumenti, ma crea un quadro di collaborazione vincolante a supporto di una prevenzione e un superamento coerenti ed efficaci delle crisi finanziarie. Sono considerate crisi finanziarie le crisi che minacciano di pregiudicare in modo grave l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (cfr. art. 1 cpv. 3 AP-LFINMA). Potrebbero essere provocate, ad esempio, dal fallimento di una banca di rilevanza sistemica, di un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica, di un’impresa di assicurazione di importanza economica o di una centrale di emissione di obbligazioni fondiarie. Crisi isolate di singoli istituti senza rilevanza sistemica che non hanno ripercussioni significative sulla stabilità finanziaria non sono considerate crisi finanziarie. Tuttavia, anche la somma di più crisi che si verificano contemporaneamente, anche se non riguardano soggetti finanziari di rilevanza sistemica, può comunque rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria e provocare una crisi finanziaria.
Le disposizioni sulla prevenzione e il superamento delle crisi finanziarie non comportano nuovi obblighi per il DFF, la FINMA o la BNS che vanno oltre la collaborazione, l’elaborazione, l’analisi e lo scambio di informazioni ai sensi delle seguenti disposizioni. La collaborazione qui specificatamente prevista nell’ambito della prevenzione e del superamento delle crisi finanziarie, che comprende anche la BNS, prevale sulla regolamentazione generale relativa all’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale secondo l’OCAF.
Capoverso 2
Dal 2011 DFF, FINMA e BNS sono legati da un MoU tripartito per la collaborazione nel settore della stabilità finanziaria e della regolamentazione dei mercati finanziari. Nel