Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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decisionali della propria istituzione. Mentre il consiglio opera a livello strategico, la predisposizione e l’elaborazione concreta degli affari avviene in seno al comitato. Una struttura su più livelli garantisce una gestione coerente nell’ambito della stabilità finanziaria. Grazie alla rappresentanza ai più alti livelli dirigenziali, le singole autorità continuano a disporre della facoltà di decidere, ma, allo stesso tempo, viene garantita la capacità di azione e di decisione del consiglio per la stabilità finanziaria come organo di coordinamento. La misura in cui i membri possono essere rappresentati da altri dipende dai rispettivi regolamenti di organizzazione. La competenza della singola autorità, le sue responsabilità e competenze non sono messe in discussione.
Capoverso 2
Il consiglio per la stabilità finanziaria è diretto dal capo del DFF, che ne assume la presidenza. Il DFF è responsabile, in particolare, della pianificazione, dell’organizzazione e dello svolgimento delle sedute che si tengono almeno una volta all’anno. Il DFF provvede a un’adeguata documentazione delle sedute che, prima della finalizzazione, deve essere concordata con le altre autorità coinvolte. La regolamentazione tiene conto del fatto che si tratta di un organo di coordinamento tra più istituzioni indipendenti e garantisce una verbalizzazione corretta e condivisa.
Capoverso 3
Generalmente il consiglio per la stabilità finanziaria è convocato dal DFF. Tuttavia, i membri della FINMA e della BNS possono a loro volta chiedere una convocazione in qualsiasi momento. In questo modo si assicura, se necessario, un confronto tempestivo a livello strategico. Per l’organizzazione, così come per la definizione del calendario e dei punti all’ordine del giorno, il DFF coinvolge la FINMA e la BNS. Tutti i membri del consiglio hanno diritto di proporre punti da inserire nell’ordine del giorno e il DFF, al momento della stesura dell’ordine del giorno, deve tenerne debitamente conto. Così facendo si assicura che il consiglio lavori in modo collaborativo e fondato a livello istituzionale e che la BNS e la FINMA mantengano la loro indipendenza ai sensi della legge e in conformità con i rispettivi atti organizzativi. I membri del comitato per la stabilità finanziaria di cui all’articolo 54c capoverso 1 AP-LFINMA generalmente partecipano alle riunioni del consiglio per la stabilità finanziaria. Ciò garantisce che le informazioni necessarie per la prevenzione e il superamento delle crisi finanziarie confluiscano nelle deliberazioni del consiglio. Inoltre, viene rafforzato il coordinamento tra il livello strategico e quello operativo e viene garantito il flusso delle informazioni tra i due organi.
Capoverso 4
L’elenco dei compiti del consiglio per la stabilità finanziaria di cui alle lettere a–c non è esaustivo. In generale, il suo mandato comprende tutte le attività che servono per la gestione e la governance della prevenzione e del superamento delle crisi e il comitato per la stabilità finanziaria.