Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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o chiarimento. L’indipendenza della FINMA così come della BNS rimane comunque garantita in base ai rispettivi atti organizzativi (LFINMA e LBN), così come gli attuali ambiti di responsabilità delle autorità.
Capoverso 6
Il consiglio per la stabilità finanziaria può procedere ad audizioni con terzi. Tale possibilità serve in particolare a raccogliere ulteriori competenze tecniche o prospettive esterne, senza modificare la composizione formale o la competenza decisionale dell’organo. I terzi di cui al capoverso 6 sono soggetti agli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 54j capoverso 1 AP-LFINMA.
Art. 54c Comitato per la stabilità finanziaria
Osservazioni preliminari
Il comitato per la stabilità finanziaria è l’organo operativo nell’ambito della prevenzione e del superamento di crisi finanziarie in Svizzera. Si occupa dell’elaborazione dal punto di vista tecnico-specialistico e dell’attuazione dei compiti definiti in seno al consiglio per la stabilità finanziaria. Il comitato per la stabilità finanziaria è responsabile dell’esecuzione dei mandati conferitigli dal consiglio per la stabilità finanziaria e garantisce che le analisi, le valutazioni e le raccomandazioni necessarie per le decisioni strategiche siano preparate in modo appropriato.
Capoverso 1
Così come il consiglio per la stabilità finanziaria, anche il comitato per la stabilità finanziaria è composto da rappresentanti del DFF, della FINMA e della BNS. La FINMA è rappresentata dal suo direttore e la BNS dal membro della Direzione generale responsabile della stabilità finanziaria. Il DFF è rappresentato dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e dall’Amministrazione federale delle finanze (AFF), nelle persone della segretaria di Stato della SFI e del direttore dell’AFF. La composizione del comitato per la stabilità finanziaria riflette anche il suo ruolo operativo, in contrasto con il ruolo strategico del consiglio per la stabilità finanziaria. La misura in cui i membri possono essere rappresentati da altri dipende dai rispettivi regolamenti di organizzazione. I membri sono autorizzati a delegare l’elaborazione delle informazioni ai propri collaboratori e possono anche inoltrare loro le informazioni che ricevono.
Capoverso 2
La direzione del consiglio per la stabilità finanziaria compete al direttore della FINMA, che è responsabile della pianificazione, dell’organizzazione, dello svolgimento e della verbalizzazione delle sedute. La FINMA, inoltre, coinvolge il DFF e la BNS, segnatamente al momento della definizione del calendario e dei punti all’ordine del giorno. Tutti i membri del comitato per la stabilità finanziaria hanno diritto di proporre punti da inserire nell’ordine del giorno e la FINMA, al momento della stesura dell’ordine del giorno, deve tenerne debitamente conto. Così facendo si assicura che sia il