Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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2019 questo documento è stato integrato331. Con la presente regolamentazione, la collaborazione tra le tre autorità nell’ambito della prevenzione e del superamento di crisi finanziarie viene sancita a livello di legge. La collaborazione istituzionale ottiene così una base legale formale che sostituisce, nei principi di base, i precedenti accordi e li garantisce a livello giuridico. Un accordo che disciplini i dettagli della collaborazione rimane comunque possibile in virtù del capoverso 2 e sarà verosimilmente opportuno anche in futuro. Un accordo di questo tipo, infatti, può concretizzare segnatamente questioni organizzative e procedurali. Inoltre, se necessario, possono essere disciplinati anche altri aspetti della collaborazione, ad esempio in relazione ad attività internazionali o al coordinamento in organi multilaterali. A causa della trasposizione di elementi centrali del accordo in essere nella legge, è opportuna una revisione del MoU vigente.
Art. 54b Consiglio per la stabilità finanziaria
Osservazioni preliminari
Con il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria (art. 54c AP-LFINMA) vengono creati due nuovi organi che sostituiscono le strutture esistenti (organo direttivo e comitato per le crisi finanziarie) nell’ambito della prevenzione e del superamento delle crisi finanziarie in Svizzera. Il rapporto tra il consiglio per la stabilità finanziaria e il comitato per la stabilità finanziaria corrisponde in linea di massima alla precedente divisione dei compiti e delle competenze tra gli organi sostituiti. Il consiglio per la stabilità finanziaria si occupa della direzione strategica, mentre il comitato per la stabilità finanziaria garantisce la predisposizione tecnico-specialistica e l’attuazione operativa. A entrambi gli organi, inoltre, vengono assegnati ulteriori compiti.
Il consiglio per la stabilità finanziaria svolge la funzione di gestione nel quadro istituzionale. Definisce, in particolare, gli obiettivi a medio e lungo termine e le linee guida fondamentali per l’attività del comitato per la stabilità finanziaria. Quest’ultimo predispone le misure o è responsabile del coordinamento delle misure della Confederazione, della FINMA e della BNS e le attua nell’ambito delle proprie competenze. La chiara separazione funzionale tra gestione strategica, a livello di consiglio per la stabilità finanziaria, e attività operative, a livello di comitato, in materia di prevenzione e superamento delle crisi finanziarie, aumenta la trasparenza per quanto riguarda le responsabilità e assicura un corretto svolgimento dei compiti a entrambi i livelli.
Capoverso 1
Il consiglio per la stabilità finanziaria è l’organo direttivo strategico, di conseguenza vi partecipano i vertici delle autorità coinvolte. In questo modo ci si assicura che le persone rappresentate nel consiglio dispongano all’interno della rispettiva istituzione delle necessarie competenze decisionali o abbiano un ruolo fondamentale negli organi
331 Memorandum of Understanding concernente la collaborazione tripartita in materia di stabilità finanziaria e di regolamentazione dei mercati finanziari, 2 dicembre 2019, consultabile all’indirizzo: https://www.sif.admin.ch/it/dff-finma-bns-mou-collaborazione-tripartita.