Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Assicura quindi la compatibilità del dispositivo con il principio del nemo tenetur, senza svuotare della sua sostanza l’obbligo di cooperazione né compromettere l’efficacia della vigilanza finanziaria.
Va infine precisato che l’obbligo di cooperazione con la FINMA sussiste pienamente e deve essere rispettato spontaneamente e in buona fede. Le persone assoggettate alla vigilanza non possono esigere di essere sotto comminatoria di sanzione penale prima di ottemperare al loro obbligo d’informazione.
Un comportamento che ritardi, condizioni o rifiuti la collaborazione finché non sia formulata una comminatoria formale di sanzione costituisce una violazione dell’obbligo di cooperazione ai sensi dell’articolo 29 LFINMA. Tale pratica sarebbe incompatibile con i requisiti relativi alla garanzia di un’attività irreprensibile nonché con il buon funzionamento della vigilanza finanziaria e permetterebbe agli assoggettati di bloccare o rallentare indebitamente l’azione della FINMA.
Il principio di non autoincriminazione non può quindi essere invocato per neutralizzare o paralizzare un procedimento di vigilanza, ma unicamente per impedire l’utilizzazione da parte delle autorità penali di prove ottenute nell’ambito del procedimento di vigilanza mediante un’eccessiva coercizione ovvero la comminatoria di una sanzione penale. L’obbligo di cooperazione resta la regola, e la comminatoria di sanzione l’eccezione, destinata esclusivamente a garantire l’efficacia della vigilanza in mancanza di cooperazione.
Capoverso 1
Il capoverso 1 consacra il principio secondo cui le dichiarazioni orali o scritte rilasciate da persone fisiche e ottenute dalla FINMA in applicazione dell’obbligo d’informazione di cui all’articolo 29 LFINMA non possono essere utilizzate in un procedimento penale contro queste stesse persone se sono tali da indurle ad autoincriminarsi e sono state acquisite con la comminatoria di una sanzione penale. Questa norma è intesa ad assicurare il rispetto del principio di non autoincriminazione (nemo tenetur se ipsum accusare), garantito in particolare dall’articolo 113 capoverso 1 del Codice di procedura penale329 (CPP), dagli articoli 29 e 32 Cost. nonché dall’articolo 6 CEDU. Consente di risolvere la tensione esistente tra l’obbligo di cooperazione con la FINMA (art. 29 LFINMA), da un lato, e le garanzie costituzionali e convenzionali applicabili in ambito penale, dall’altro.
Il capoverso 1 esclude quindi l’utilizzabilità in ambito penale di dichiarazioni ottenute mediante la comminatoria di una sanzione penale, senza tuttavia rimettere in discussione in linea generale l’obbligo di cooperazione nella procedura amministrativa di vigilanza.
329 RS 312.0