Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Lettera a

Il consiglio per la stabilità finanziaria assume la direzione strategica e stabilisce gli obiettivi fondamentali. Esercita quindi una funzione di coordinamento e di indirizzo e fissa i limiti entro i quali opera il comitato per la stabilità finanziaria. Quest’ultimo è responsabile dell’attuazione delle linee guida strategiche e agisce in modo indipendente nell’ambito degli obiettivi e dei mandati assegnatigli. È previsto, inoltre, che il consiglio per la stabilità finanziaria possa conferire incarichi al comitato per la stabilità finanziaria (cfr. cpv. 5). Tali incarichi devono rientrare nei compiti legali del comitato di cui all’articolo 54c capoverso 4 AP-LFINMA. La disposizione non conferisce alcun potere di impartire istruzioni.

Lettera b

A seconda delle circostanze, il consiglio per la stabilità finanziaria informa il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze per il tramite del DFF in merito ai principali sviluppi che riguardano la stabilità finanziaria in Svizzera. Il Consiglio federale deve essere informato al più tardi quando dalla valutazione del rischio del consiglio per la stabilità finanziaria emerge la necessità di misure straordinarie da parte del DFF, della FINMA o della BNS. Questo garantisce che il Consiglio federale, in quanto organo, venga a tempestiva conoscenza di potenziali situazioni di crisi e possa prendere per tempo decisioni strategiche nel proprio ambito di competenza. La Delegazione delle finanze deve essere informata al più tardi quando emerge la necessità di approvare immediatamente una garanzia statale per la copertura di mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS (PLB). Ciò, però, presuppone che il Parlamento approvi la revisione della LBCR concernente l’introduzione di un PLB già sottoposta alle Camere. La regolamentazione contribuisce alla trasparenza tra il Consiglio federale, eventualmente la Delegazione delle finanze del Parlamento, e gli organi per la prevenzione e il superamento delle crisi. Al contrario, il DFF informa gli organi per la prevenzione e il superamento delle crisi in merito ai risultati principali delle consultazioni sulla stabilità finanziaria in seno al Consiglio federale ed eventualmente alla Delegazione delle finanze, tranne nel caso in cui il DFF debba rispettare a questo riguardo disposizioni in materia di mantenimento del segreto.

Lettera c

Il consiglio per la stabilità finanziaria coordina la comunicazione pubblica dei membri nell’ambito del superamento di una crisi finanziaria. L’obiettivo è quello di rafforzare la fiducia nella capacità di superamento della crisi e nella stabilità finanziaria. Il coordinamento si limita fondamentalmente ai tempi e ai contenuti essenziali delle comunicazioni. In generale, le autorità continuano a comunicare in modo indipendente e individuale.

Capoverso 5

La facoltà del consiglio per la stabilità finanziaria di conferire incarichi al comitato per la stabilità finanziaria è finalizzata alla gestione e al coordinamento strategici. Essa consente, in particolare, di definire le priorità o di assegnare determinati lavori di verifica