Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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preservare la libertà d’azione dell’autorità di vigilanza e a evitare che l’accordo amichevole sia considerato come un diritto degli assoggettati.
Capoverso 2
L’accordo amichevole ha in particolare ad oggetto le misure necessarie al ripristino della situazione conforme ed è quindi possibile soltanto se la FINMA dispone di un potere discrezionale su tali misure. In linea di principio, l’accordo amichevole potrà contenere anche un riconoscimento dello stato di fatto rilevante. Le parti si mettono altresì d’accordo sulla ripartizione delle spese in questo tipo di accordo, che contiene peraltro una rinuncia a interporre ricorso. L’assoggettato alla vigilanza mantiene in ogni momento la possibilità di rifiutare un accordo e di esigere una decisione formale nel procedimento, che può essere impugnata, garantendo così un controllo giudiziario effettivo.
L’accordo vincola esclusivamente la FINMA e l’assoggettato e non può produrre effetti giuridici diretti nei confronti di persone fisiche che non siano parte del procedimento. Non si fonda su misure nei confronti di persone fisiche al fine di evitare l’elusione delle garanzie procedurali applicabili a queste ultime. Le misure previste in un accordo amichevole devono limitarsi al ripristino della situazione conforme a livello istituzionale e rimanere nell’ambito delle competenze di vigilanza della FINMA. Qualsiasi eventuale conseguenza concernente i collaboratori rientra nella sfera interna dell’assoggettato alla vigilanza e resta soggetta alle norme di legge applicabili, in particolare in materia di diritto del lavoro e di tutela giuridica. Le persone fisiche interessate conservano in ogni caso i propri diritti e i corrispondenti rimedi giuridici.
Capoverso 3
Se il procedimento è concluso mediante accordo amichevole e se viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, l’accordo amichevole deve prevedere una riduzione di tale sanzione. Questa norma crea un incentivo alla collaborazione e al rapido ripristino della situazione conforme, mantenendo il carattere dissuasivo della sanzione.
Le modalità di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria sono disciplinate dal Consiglio federale, al fine di assicurare un’applicazione coerente e inquadrata di questo strumento, secondo l’articolo 37d AP-LFINMA.
Capoverso 4
La FINMA riprende l’accordo come contenuto nella sua decisione. Di fatto, la decisione costituisce l’atto giuridico che rende l’accordo esecutorio. Riproducendone i termini, la FINMA garantisce che le parti sappiano esattamente cosa è stato concordato e quali sono i loro diritti e obblighi. Ciò è altresì necessario perché questo tipo di decisione può anche essere oggetto di un’esecuzione forzata in caso di non ottemperanza. Inoltre,