Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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questa decisione è oggetto di pubblicazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 AP-LFINMA.
Art. 37d Esecuzione
Al fine di garantire la trasparenza del processo, il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza l’inquadramento della fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e della loro riduzione di cui agli articoli 37a e 37c AP-LFINMA.
Art. 38a Utilizzabilità delle informazioni e dei documenti di persone fisiche nei procedimenti penali
Osservazioni generali
La disposizione è intesa a codificare e chiarire una prassi sinora essenzialmente giurisprudenziale, sviluppata in particolare dal Tribunale federale327.
Le autorità di perseguimento penale (segnatamente il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione) applicano attualmente tale prassi, rispettando i requisiti costituzionali e convenzionali.
Tuttavia, il Tribunale federale ha indicato in una nuova decisione che l’assenza di ammonizione da parte della FINMA riguardo al diritto di tacere nei casi in cui sia prevedibile un procedimento penale potrebbe determinare l’inammissibilità dell’utilizzazione delle informazioni ottenute nell’ambito di tale procedimento penale328.
Questa giurisprudenza ha introdotto un’importante incertezza del diritto e un rischio di significativo intralcio alla cooperazione tra autorità. È pertanto necessaria una base legale per chiarire le regole in materia di utilizzabilità da parte delle autorità penali delle informazioni e dei documenti ottenuti dalla FINMA.
La disposizione proposta ripristina un equilibrio chiaro e prevedibile:
- essa esclude l’utilizzabilità in ambito penale delle dichiarazioni orali o scritte autoincriminanti ottenute dalla FINMA sotto comminatoria di una sanzione penale,
- confermando al tempo stesso l’utilizzabilità dei documenti preesistenti di cui l’autorità penale è a conoscenza anche se sono stati acquisiti o richiesti sotto comminatoria di una sanzione penale.
327 DTF 142 IV 207 consid. 8.3, sentenza 1B_365/2019 del 7 aprile 2020, sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.10 del 2 agosto 2021.
328 Sentenza 7B_45/2022 del Tribunale federale del 21 luglio 2025 consid. 2.4.