Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Va precisato che questa disposizione si applica soltanto alle persone fisiche, per le quali il principio del nemo tenetur protegge il libero arbitrio.

Per le persone giuridiche il principio del nemo tenetur è altresì applicabile, ma è limitato poiché non è volto alla protezione del libero arbitrio, in quanto tale concetto è legato a quello delle dignità umana. Per queste ultime il principio del nemo tenetur è inteso unicamente a garantire un diritto di difesa effettivo330. Le regole stabilite nella giurisprudenza continuano ad applicarsi per le persone giuridiche. Cionondimeno, nell’ambito della procedura di sanzione amministrativa pecuniaria dinanzi alla FINMA, le persone giuridiche e le società di persone non sono tenute ad ammettere una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, pertanto per loro il rispetto del principio del nemo tenetur è concretizzato all’articolo 37b capoverso 2 AP-LFINMA.

Capoverso 2

Il capoverso 2 precisa che i mezzi di prova già disponibili, ossia i documenti o le informazioni che esistevano già indipendentemente dalla volontà della persona interessata (documenti contabili, contratti, estratti, corrispondenza professionale ecc.) e di cui l’autorità penale è a conoscenza, restano utilizzabili nel procedimento penale, anche se sono stati acquisiti dalla FINMA con la comminatoria di una sanzione penale.

Questa distinzione riprende la giurisprudenza costante secondo cui il principio del nemo tenetur non protegge dall’obbligo di produrre gli elementi esistenti, bensì soltanto dall’obbligo di collaborare attivamente alla propria condanna rilasciando nuove dichiarazioni autoincriminanti.

Il capoverso 2 permette quindi di preservare l’efficacia della vigilanza finanziaria e dell’assistenza tra autorità (art. 38 LFINMA), rispettando al tempo stesso i limiti costituzionali applicabili alla prova penale.

Art. 39 cpv. 1

Viene inserita l’abbreviazione di «Banca nazionale svizzera».

Art. 43k cpv. 3

Il vigente articolo 43k capoverso 3 LFINMA stabilisce gli articoli relativi alla verifica applicabili all’organismo di vigilanza e ai gestori patrimoniali e ai trustee assoggettati alla sua vigilanza. Nel presente capoverso si precisa che per quanto riguarda l’articolo 28 a AP-LFINMA sono applicabili i vigenti capoversi 1 e 2. Non si applicano per contro i capoversi introdotti nell’articolo 28a concernenti l’approvazione da parte della FINMA della scelta e del cambiamento della società di audit. Il tenore del capoverso chiarisce, inoltre, che non si applica l’articolo 24 capoverso 6 AP-LFINMA (divieto di fornire servizi

330 DTF 140 II 384 confermato nella DTF 142 IV 207