Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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l’adempimento dei compiti (art. 54h AP-LFINMA) nel caso in cui, date le circostanze, sia indispensabile per il superamento di una crisi finanziaria. Inoltre, gli organi per la prevenzione e il superamento di una crisi finanziaria possono trasmettere ad altre autorità nazionali le informazioni di cui hanno bisogno per prevenire e superare una crisi finanziaria (p. es. in relazione all’art. 28d AP-LBCR).

Capoverso 1

La disposizione crea la base legale affinché i membri di FINMA, BNS e DFF possano scambiarsi informazioni non accessibili al pubblico al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario. Lo scambio di informazioni può riguardare sia sviluppi generali del sistema finanziario sia informazioni sui singoli partecipanti ai mercati finanziari, nella misura in cui ciò sia necessario o utile per la prevenzione e il superamento delle crisi finanziarie e per i compiti del consiglio per la stabilità finanziaria secondo l’articolo 54b capoverso 4 AP-LFINMA e del Comitato per la stabilità finanziaria secondo l’articolo 54c capoverso 4 AP-LFINMA. Le informazioni possono essere condivise anche tra le autorità. L’obiettivo della norma è principalmente consentire l’identificazione precoce dei rischi, effettuare valutazioni congiunte della situazione, coordinare o preparare misure, nonché discutere scenari di crisi ed effettuare le relative esercitazioni di crisi. Contribuisce dunque a un’efficace collaborazione tra le autorità competenti e rafforza il coordinamento nel settore della stabilità finanziaria. Si tratta di una disposizione potestativa: crea le basi affinché a livello legale sia possibile lo scambio di informazioni, senza però stabilire un obbligo generale. I membri sono autorizzati a delegare l’elaborazione delle informazioni ai propri collaboratori e possono anche inoltrare loro le informazioni che ricevono.

Capoverso 2

Il capoverso 2 impone ai membri del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria di informarsi reciprocamente e senza indugio sugli sviluppi nel mercato finanziario o sui singoli partecipanti al mercato finanziario che, secondo la valutazione del rispettivo membro informato, potrebbero comportare una grave minaccia per la stabilità finanziaria in Svizzera. Lo stesso vale per le misure già adottate o pianificate per affrontare eventuali pericoli gravi. La disposizione concretizza quindi la possibilità di scambio delle informazioni di cui al capoverso 1 e crea un obbligo di informazione per le situazioni di maggiore pericolo. L’obbligo di informazione si applica in particolare quando, sulla base delle informazioni disponibili, sussiste la probabilità che possa rendersi necessario l’intervento di un’altra autorità competente. Serve al funzionamento dei due organi e quindi al coordinamento tempestivo dell’azione dello Stato e deve garantire che gli organi competenti in ultima analisi possano utilizzare gli strumenti di cui dispongono per legge in modo coordinato ed efficace. La disposizione riguarda sia gli sviluppi a livello di sistema (p. es. distorsioni del mercato significative, problemi di liquidità, forti riduzioni dei prezzi nei mercati rilevanti per la stabilità finanziaria) sia eventi specifici dell’istituto per i singoli assoggettati alla vigilanza, a condizione che possano potenzialmente assumere un’importanza sistemica o che non si possa escludere che provochino un contagio. Tra le misure adottate e pianificate su cui devono essere scambiate informazioni rientrano già gli strumenti delle autorità competenti esistenti o creati da questo progetto, in particolare le misure di protezione