Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Lettera c

Se necessario, ma almeno una volta all’anno, il comitato per la stabilità finanziaria informa il consiglio per la stabilità finanziaria in merito agli sviluppi rilevanti al fine di predisporre la seduta annuale del consiglio per la stabilità finanziaria. Le informazioni vengono fornite in particolare quando si delineano sviluppi che influiscono in modo significativo sulla prevenzione delle crisi o sui lavori preparatori per il loro superamento. Tra questi rientrano anche gli sviluppi di cui agli articoli 54d e 54e AP-LFINMA, che devono essere condivisi tra i membri del comitato per la stabilità finanziaria. In questo modo si garantisce la trasparenza nei confronti del consiglio per la stabilità finanziaria. Inoltre, il consiglio per la stabilità finanziaria viene così a conoscenza tempestivamente di potenziali situazioni di crisi e può reagire di conseguenza, ad esempio, assegnando mandati al comitato per la stabilità finanziaria. Per poter prendere decisioni strategiche fondate, il consiglio per la stabilità finanziaria si affida alla competenza del comitato per la stabilità finanziaria, il quale elabora analisi, valutazioni e basi di discussione che consentono al consiglio per la stabilità finanziaria di formarsi un’opinione. Il comitato per la stabilità finanziaria può sviluppare queste basi di discussione sia di propria iniziativa sia su mandato del consiglio per la stabilità finanziaria.

Lettera d

Questa disposizione è una delle disposizioni centrali per la futura regolamentazione della collaborazione tra le autorità, in quanto sancisce il coordinamento delle misure del DFF, della BNS e della FINMA. Si tratta di un adeguamento di quanto stabilito nell’accordo tripartito, che prevedeva soltanto la presa in considerazione delle altre autorità in fase di decisione. Va notato, tuttavia, da un lato, che questo coordinamento si riferisce soltanto a misure direttamente correlate alla prevenzione e al superamento delle crisi finanziarie in Svizzera e, dall’altro, che i mandati e i poteri decisionali delle singole autorità rimangono intatti. L’indipendenza della FINMA e della BNS nei rispettivi ambiti di competenza viene quindi mantenuta. Il coordinamento avviene solo in un ambito chiaramente delimitato e a seconda delle possibilità a disposizione nella situazione specifica. La necessità di coordinare le misure si presenta quando queste potrebbero avere ripercussioni sui compiti delle altre autorità o influenzare il loro margine di manovra nel superamento della crisi. L’obiettivo è riconoscere tempestivamente possibili conflitti o attività contraddittorie e garantire un approccio coerente, senza limitare l’indipendenza delle autorità prevista dal legislatore.

Lettera e

Le autorità rappresentate nel comitato per la stabilità finanziaria sviluppano scenari di crisi nell’ambito della prevenzione e del superamento di crisi finanziarie in Svizzera. Le prospettive e le informazioni a disposizione del DFF, della FINMA e della BNS sono diverse. In quanto autorità specializzate, con compiti di vigilanza sui mercati finanziari o inerenti alla stabilità finanziaria, la FINMA e la BNS, in particolare, dispongono di maggiori informazioni sui singoli istituti finanziari, nonché sulle dinamiche del mercato finanziario e sui relativi rischi. Pertanto, assumono un ruolo di primo piano nello sviluppo e nella discussione degli scenari di crisi. Durante tali discussioni anche il DFF deve fornire informazioni, in particolare quando si tratta di rischi geopolitici e di rischi