Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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legali e finanziari. Prima di svolgere esercitazioni di crisi (lett. f), in seno al comitato per la stabilità finanziaria dovrebbe essere discusso e concordato l’orientamento generale e dovrebbero essere elaborati nel dettaglio gli scenari.
Lettera f
In generale, andrebbe svolta un’esercitazione di crisi almeno una volta all’anno, ma la frequenza non è stata volutamente stabilita. Il comitato per la stabilità finanziaria, però, è generalmente tenuto a svolgere l’esercitazione una volta all’anno. Si possono svolgere esercitazioni di crisi, ad esempio, sulla risoluzione di una banca di rilevanza sistemica, sullo stato dei preparativi per l’ottenimento di liquidità o su scenari che potrebbero configurarsi a seguito di un attacco informatico completo o di una mancanza di energia elettrica. Le esercitazioni di crisi hanno lo scopo di mettere alla prova nel modo più concreto possibile i dispositivi e gli strumenti di crisi disponibili (come aiuti alla liquidità, piani di risoluzione, PLB).
In linea di principio, tutti i membri del comitato per la stabilità finanziaria partecipano alle esercitazioni di crisi, ma sono possibili eccezioni. Se necessario, inoltre, possono essere previsti anche altri partecipanti, ad esempio rappresentanti dell’Ufficio federale della cibersicurezza, se si tratta di un’esercitazione di crisi relativa a un attacco informatico. Allo stesso modo può risultare appropriato coinvolgere anche istituti finanziari interessati, come le banche di rilevanza sistemica. Nelle esercitazioni di crisi relative a una SIB attiva a livello internazionale, anche il coinvolgimento di autorità straniere è un elemento essenziale.
Lettera g
Il comitato per la stabilità finanziaria provvede anche all’informazione, allo scambio e alla discussione su questioni relative alla stabilità finanziaria in relazione a una risoluzione. La discussione può includere anche l’attuabilità dei piani di risoluzione delle SIB, in particolare per quanto riguarda le dipendenze nell’ambito di responsabilità delle altre autorità e i potenziali ostacoli all’attuazione. Si pensi, in particolare, alle difficoltà che potrebbe comportare l’applicazione all’estero di un «bail-in», alla possibile necessità di un sostegno alla liquidità da parte della BNS o di un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto, nonché a sviluppi internazionali che ostacolano l’attuazione di un piano di risoluzione. Nella discussione dei piani di risoluzione, ogni autorità adotta il punto di vista corrispondente al suo mandato e se ne assume la responsabilità. Nello specifico, la FINMA rimane responsabile dei piani di risoluzione, nonché della loro attuabilità e implementazione, la BNS per la predisposizione e la concessione di un sostegno alla liquidità e il DFF per la predisposizione di una garanzia in caso di dissesto da parte della Confederazione per garantire i mutui a sostegno della liquidità. L’approvazione dei piani di risoluzione compete alla FINMA. La discussione deve includere anche i rischi per la stabilità finanziaria che potrebbero sorgere in caso di risoluzione di banche che non hanno rilevanza sistemica o di risanamento di altri partecipanti ai mercati finanziari.