Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 231Fedlex · Rapporto esplicativo

di cui all’articolo 26 AP-LBCR, le misure di intervento precoce di cui all’articolo 24 AP-LBCR e altre disposizioni in materia di vigilanza in caso di rischio di insolvenza o gravi violazioni dei requisiti in materia di vigilanza e le misure adottate dalla BNS nell’ambito del suo mandato stabilito dalla legge di contribuire alla stabilità finanziaria, come esigenze più severe nell’ambito della vigilanza macroprudenziale (p. es. richiesta di attivazione o adeguamento del cuscinetto anticiclico di capitale) o la concessione di sostegno alla liquidità in caso di crisi.

Queste misure possono essere segno di un aumento dei rischi e annunciare una situazione di crisi imminente. Lo scambio reciproco e senza indugio di informazioni consente alle autorità interessate di valutare la situazione nel suo complesso, analizzare possibili scenari di escalation e, se necessario, preparare ulteriori misure. La disposizione riguarda anche lo scambio di informazioni rilevanti derivanti da interazioni con autorità di vigilanza e regolatori stranieri, oppure tra i ministeri delle finanze. Soprattutto nel caso degli istituti che operano a livello transfrontaliero, gli sviluppi all’estero o le misure adottate negli altri Paesi possono avere un impatto diretto sulla stabilità finanziaria in Svizzera. Se tali informazioni sono rilevanti per la valutazione della situazione di stabilità o per un eventuale intervento di altre autorità nazionali, anche queste devono essere comunicate senza indugio. Se nel superamento della crisi si svolgono colloqui tra i membri del consiglio per la stabilità finanziaria o del comitato per la stabilità finanziaria in cui non tutti i membri sono rappresentati, gli assenti ne vengono informati. L’obbligo di informazione è limitato alle informazioni necessarie per la valutazione della situazione di pericolo e il coordinamento delle autorità competenti nella prevenzione e nel superamento di una crisi finanziaria in Svizzera. L’obiettivo è quello di migliorare il coordinamento in caso di crisi o di sviluppo imminente della crisi.

Capoverso 3

La predisposizione e l’attuazione di un piano di risoluzione richiede l’interazione coordinata dei membri del comitato per la stabilità finanziaria. Presuppone, ad esempio, azioni o conferme di altri membri. In particolare, in relazione a questioni di fattibilità operativa, attuabilità a livello giuridico, garanzia finanziaria e, per gli istituti che operano a livello transfrontaliero, coordinamento con le autorità estere. Anche se la valutazione di un piano di risoluzione e l’efficacia della sua attuazione sono di competenza della FINMA, informare il comitato per la stabilità finanziaria permette un’analisi complessiva e consente la discussione dei piani di risoluzione come previsto dall’articolo 54c capoverso 4 lettera g AP-LFINMA. Fornire le informazioni una volta all’anno serve quindi, in particolare, a spiegare se i piani di risoluzione delle banche di rilevanza sistemica sono attuabili in base alla valutazione attuale, dove esistono eventuali ostacoli o dipendenze da altre autorità, quali progressi sono stati compiuti nell’eliminazione delle carenze identificate e se è necessario un ulteriore intervento.

Le informazioni in merito alla valutazione dei piani di risoluzione secondo il capoverso 3 devono essere più complete e dettagliate nei contenuti rispetto alla comunicazione pubblica della FINMA. I membri del comitato non devono semplicemente prenderne formalmente atto, ma devono poterne discutere in modo approfondito. Tali informazioni devono consentire ai membri, in particolare, di porre domande, scambiarsi valutazioni