Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Capoverso 5

Il comitato per la stabilità finanziaria può invitare a un’audizione anche persone che non sono membri dell’organo. Queste terze parti partecipano a titolo informativo o consultivo e non hanno diritti di partecipazione o come membro. I pareri espressi da queste parti terze non sono vincolanti per il processo decisionale del comitato. La possibilità di consultare terzi serve, in particolare, a raccogliere ulteriori competenze tecniche o prospettive esterne, senza modificare la composizione formale o la competenza decisionale del comitato per la stabilità finanziaria. I terzi di cui al capoverso 5 sono soggetti agli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 54j capoverso 1 AP-LFINMA.

Art. 54d Scambio di informazioni tra i membri del consiglio per la stabilità

finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria in generale

Osservazioni preliminari

Dal momento che le competenze del DFF, della BNS e della FINMA nella prevenzione e nel superamento delle crisi finanziarie rimangono invariate, la collaborazione tra le autorità in tali ambiti è essenzialmente volta al coordinamento. Tanto più che, generalmente, nessuna delle tre autorità è in grado di evitare una crisi finanziaria da sola, ma sono necessarie anche la collaborazione, le competenze e le informazioni delle altre autorità. Ad esempio, una risoluzione di una SIB, che deve essere ordinata dalla FINMA, probabilmente non sarebbe possibile senza un sostegno alla liquidità erogato dalla BNS e senza un eventuale mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto. Al contrario, la BNS ha bisogno di una valutazione da parte della FINMA sulla solvibilità della banca interessata per erogare un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto (art. 32a cpv. 3 lett. c D-LBCR332; oggetto 23.062). Per il superamento delle crisi, la prevenzione, ma anche per la valutazione dei rischi da parte delle tre autorità, e nel caso del DFF anche nei confronti del Consiglio federale, ognuna ha bisogno di informazioni delle altre autorità. L’articolo 54d e l’articolo 54e creano le basi necessarie per il funzionamento del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria, consentendo lo scambio di informazioni e introducendo nuove disposizioni vincolanti riguardo alle informazioni necessarie per il superamento della crisi.

All’interno degli organi il DFF, la FINMA e la BNS si scambiano informazioni ai fini della prevenzione e del superamento di una crisi finanziaria in Svizzera (cfr. art. 54j cpv. 3 AP-LFINMA e relativo commento). Nella maggior parte dei casi, queste sono informazioni che le autorità, in virtù del loro mandato legale, già possiedono, fatte salve le informazioni di cui all’articolo 54e cpv. 1 AP-LFINMA oppure sono autorizzate a raccogliere e a trattare in virtù delle disposizioni legali e che sono necessarie per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 54 b, 54c, 54d e seg. e 54g. Le informazioni possono essere trasmesse a terzi (p. es. a esperti di finanza o avvocati) per

332 FF 2023 2166