Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 234Fedlex · Rapporto esplicativo
liquidità nell’ambito dello SLE334 messo a disposizione dalla BNS. Sulla base di queste informazioni è possibile valutare le prospettive di successo rispetto a un ottenimento di liquidità e discutere eventuali altre misure correlate in determinate circostanze. La lettera in esame comprende tutte le informazioni sui valori patrimoniali predisposti dal partecipante al mercato finanziario interessato in conformità con i requisiti normativi di cui all’AP-OLiq335, tenendo conto delle condizioni della BNS e delle banche centrali estere.
Lettera d
La presente lettera si riferisce ai valori patrimoniali disponibili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera e LBN che potrebbero essere predisposti per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità, ma che non lo sono ancora stati concretamente. Diversamente dalla lettera c, la presente lettera d si riferisce alle informazioni necessarie ai fini della valutazione dei valori patrimoniali disponibili in base al bilancio del partecipante al mercato finanziario assoggettato alla vigilanza e potenzialmente accettati dalle banche centrali. Devono essere condivise informazioni anche su tutti gli ulteriori attivi di bilancio esistenti. Ciò consente una valutazione, ad esempio, in relazione alla risoluzione. Sia i valori patrimoniali disponibili che potrebbero essere ulteriormente predisposti per l’ottenimento del sostegno alla liquidità dalla BNS o dalle banche centrali estere, sia gli ulteriori attivi possono influire anche su possibili misure statali, segnatamente sull’erogazione di un sostegno alla liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto secondo l’articolo 32a D-LBCR336 (oggetto 23.062) per le banche di rilevanza sistemica. In questo caso, soprattutto il DFF necessita di informazioni e valutazioni il più precise possibile sugli attivi iscritti nel bilancio della SIB interessata, da un lato, e sul mantenimento del loro valore, dall’altro. Se la BNS e la FINMA non dispongono di queste informazioni, possono richiederle alla SIB interessata nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge. Dal momento che la BNS è responsabile dell’erogazione del sostegno alla liquidità nell’ambito del suo mandato e che tale sostegno molto probabilmente costituisce un prerequisito per il buon esito della risoluzione, di cui è responsabile la FINMA, i mandati della BNS e della FINMA e le informazioni richieste nel presente capoverso sono strettamente correlati.
Lettera e
La presente lettera si riferisce a un sostegno alla liquidità già ottenuto, comprese le garanzie depositate a tale scopo presso la BNS e/o le banche centrali estere. Sulla base di queste informazioni il comitato per la stabilità finanziaria, tenendo conto anche di altre informazioni, può valutare gli effetti del sostegno alla liquidità già concesso dalle banche centrali e stabilire il potenziale di un ulteriore sostegno alla liquidità.
334 Cfr. art. 17 segg. AP-LBCR.
335 Secondo l’avamprogetto del 12 agosto 2026.
336 FF 2023 2166