Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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misure di superamento della crisi. La norma è volutamente formulata in modo ampio. Al suo interno sono inserite tutte le informazioni che oggettivamente possono contribuire al superamento di una crisi e che sono rilevanti per le altre autorità. Un elenco esaustivo non sarebbe opportuno visto il carattere imprevedibile delle situazioni di crisi, ragione per cui le informazioni centrali sono definite a titolo esemplificativo nelle lettere a–g. L’elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo ha il solo scopo di chiarire, senza limitare il campo di applicazione. L’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il DFF, la FINMA o la BNS abbiano espressamente richiesto informazioni. In questo modo si tiene conto della necessità di garantire, in caso di crisi, flussi di informazione non solo reattivi, bensì soprattutto proattivi.

Lettera a

Nella presente lettera sono comprese tutte le informazioni che consentono di valutare la stabilità finanziaria del partecipante o dei partecipanti al mercato finanziario interessati. Tra queste rientrano, in particolare, informazioni sulla dotazione di fondi propri e di capitale, sulla capacità di assorbire le perdite, sulla situazione di rifinanziamento, sulla solvibilità e su problemi di liquidità esistenti o imminenti. La disposizione è volutamente formulata in modo aperto al fine di includere tutte le informazioni di tipo quantitativo e qualitativo necessarie per una valutazione dei rischi fondata e per il superamento della crisi.

Lettera b

Nella presente lettera rientrano tutte le informazioni sulle misure pianificate dal DFF, dalla FINMA o dalla BNS per prevenire o superare una crisi finanziaria. Per contenuto della misura si intendono gli obiettivi, la configurazione e la tempistica delle misure pianificate. Per attuabilità si intendono, in particolare, le basi giuridiche, i requisiti organizzativi ed eventuali dipendenze del consiglio per la stabilità finanziaria, del comitato per la stabilità finanziaria o del Consiglio federale. Le ripercussioni comprendono sia effetti diretti sull’assoggettato alla vigilanza interessato sia, se valutabili al momento, effetti indiretti sulla stabilità finanziaria, su altri partecipanti al mercato, sulla fiducia nella piazza finanziaria o sulle autorità. La norma è volutamente formulata in modo tale che le informazioni siano fornite prima dell’attuazione delle misure pianificate. In questo modo le altre autorità possono prepararsi ad eventuali ripercussioni. L’informazione tempestiva e anticipata è conforme al principio generale di collaborazione tra le autorità di cui all’articolo 54a capoverso 1 AP-LFINMA.

Lettera c

La presente lettera, insieme alle lettere d–e, si riferisce ai valori patrimoniali disponibili presso il partecipante al mercato finanziario interessato per l’erogazione di un sostegno alla liquidità da parte della BNS o di banche centrali estere e che sono già stati predisposti o potrebbero ancora esserlo. Le lettere menzionate comprendono anche il sostegno alla liquidità già ottenuto dal partecipante al mercato finanziario interessato presso banche centrali. Questi aspetti riguardano principalmente il sostegno alla