Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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valutazione e della gestione dei rischi per la stabilità finanziaria. I rischi per la stabilità finanziaria sono spesso costituiti da tali rischi principali o riguardanti il Consiglio federale. Per adempiere questi compiti, il DFF ha bisogno di informazioni di cui il dipartimento non dispone. La BNS e la FINMA, quindi, trasmettono al DFF, su richiesta motivata, le informazioni che possiedono nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 54h Ricorso a terzi

Se le circostanze lo richiedono, per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito del superamento di una crisi finanziaria, il DFF, la FINMA e la BNS possono ricorrere a terzi. Tale ricorso potrebbe rendersi necessario, in particolare, per ottenere analisi e perizie di esperti finanziari o avvocati in una specifica area tematica. Se indispensabile per l’adempimento dei compiti, è possibile trasmettere le informazioni necessarie a terzi. Questi dovranno proteggerle nel miglior modo possibile. I terzi di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 54j capoverso 1 AP-LFINMA.

Art. 54i Obblighi di consultazione

In caso di crisi, nell’ambito della loro collaborazione, le autorità sono incoraggiate a prendere in considerazione e, per quanto possibile, a coordinare gli effetti delle loro azioni sulla collaborazione e sugli ambiti di responsabilità delle altre autorità. Attraverso gli obblighi di consultazione viene quindi garantito che ciò avvenga anche in relazione a misure (preparatorie) particolarmente rilevanti. Per consultazione si intende la comunicazione alle altre due autorità che possono esprimere il proprio parere. Sarà in seguito l’autorità responsabile a decidere in quale misura tenere conto dei loro pareri.

Capoverso 1

Dal momento che l’attuazione dei piani di risoluzione delle banche di rilevanza sistemica, in caso di crisi, potrebbe richiedere anche interventi del DFF e della BNS, prima di valutare questi piani la FINMA si consulta con entrambe le autorità. Vi sono dipendenze, ad esempio, per quanto riguarda il sostegno alla liquidità, che rientra nell’ambito di competenza della BNS, o per la concessione di garanzie in caso di dissesto da parte della Confederazione per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS secondo l’articolo 32a D-LBCR340 (oggetto 23.062). Si tratta di misure aggiuntive che potrebbero essere adottate in caso di crisi al fine di stabilizzare una banca o garantirne la risoluzione. La FINMA deve partecipare alla valutazione dei piani di risoluzione; spetta ad essa valutare se una risoluzione richieda l’intervento del DFF o della BNS. Il formato o il processo della consultazione non è ulteriormente definito. Il processo dovrebbe però poter essere ricostruito, motivo per cui appare appropriato procedere a una consultazione scritta o a una verbalizzazione della consultazione nell’ambito delle riunioni del comitato o del consiglio per la stabilità finanziaria. La

340 FF 2023 2166