Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Dopo essere stata informata dalla FINMA conformemente al capoverso 2, la BNS trasmette al DFF le proprie valutazioni sulla situazione di crisi. Si concentra soprattutto sulle ripercussioni di un dissesto della SIB per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero nonché sulle potenziali ripercussioni che le opzioni di intervento potrebbero avere in tale contesto. Le valutazioni della BNS e quelle della FINMA secondo il capoverso 2 servono a verificare e sviluppare misure di vario tipo. Se giunge alla conclusione che è necessario un intervento statale, il DFF informa immediatamente il Consiglio federale e il CDF così come, a seconda dell’urgenza, anche la Delegazione delle finanze.

Art. 54f Scambio di informazioni con altre autorità

Se per la prevenzione e/o il superamento di una crisi finanziaria devono essere consultate o informate autorità terze in Svizzera, l’articolo 54f lo rende possibile. Devono però essere rispettate le esigenze di riservatezza di cui all’articolo 54j. In particolare, la disposizione permette al DFF di condividere informazioni con l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS), dal momento che gli attacchi informatici e i relativi guasti (infrastrutturali) potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in Svizzera. Oltre all’UFCS, potrebbe essere necessario trasferire informazioni anche ad altre autorità, ad esempio quelle preposte all’esecuzione, alla vigilanza o ad altre autorità come la COMCO o il CDF, la Delegazione delle finanze o, in caso di minaccia alla stabilità di PostFinance, al suo proprietario, ovvero il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 54g Scambio di informazioni per la valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria della Confederazione

L’articolo 32l capoverso 2 D-LBCR337 (oggetto 23.062) disciplina già la trasmissione delle informazioni da parte della FINMA e della BNS al DFF per la valutazione dei rischi per le finanze della Confederazione in vista della concessione, gestione, sorveglianza, verifica e liquidazione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. La disposizione di cui all’articolo 54g AP-LFINMA va però oltre e si riferisce direttamente ai processi di gestione dei rischi della Confederazione, sulla base delle istruzioni del 26 giugno 2024338 del Consiglio federale sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi. Pertanto, secondo l’ordinanza del 17 febbraio 2010339 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF) e le direttive in materia di gestione dei rischi della Confederazione, il DFF è competente per il coordinamento della gestione dei rischi in tutta l’Amministrazione federale. In questa funzione il DFF si occupa, in particolare, del coordinamento e dell’analisi dei rapporti consolidati sui rischi principali e riguardanti il Consiglio federale presentati al Consiglio federale e al Parlamento. È inoltre responsabile dell’analisi, della

337FF 2023 2166

338FF 2024 1662

339 RS 172.215.1