Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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FINMA di agire contro tutti i collaboratori dell’assoggettato alla vigilanza che abbiano realizzato utili o evitato perdite violando gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

Alla luce di tali constatazioni, non sono state esaminate altre alternative, poiché solo le modifiche proposte permetterebbero di rendere più efficaci tali strumenti.

Tali modifiche non comportano alcun onere per le banche, pertanto non è necessario prevedere norme semplificate per le piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

Durata dei procedimenti

Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, sono state valutate diverse alternative per renderli più efficaci, tra cui la possibilità di escludere determinati rimedi giuridici (p. es. esclusione della possibilità di ricorso al Tribunale federale), di limitare i motivi di ricorso (p. es. escludere dai ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo federale la possibilità di sollevare la censura dell’inadeguatezza), di esigere il rispetto del principio dell’allegazione, di imporre termini nella fase predecisionale o nella procedura di ricorso, di prevedere che i ricorsi debbano essere presentati dinanzi a un tribunale composto da esperti, nonché di stabilire che i ricorsi contro determinate decisioni della FINMA siano privati di effetto sospensivo78. Per quest’ultima opzione, si è anche analizzato se l’effetto sospensivo dovesse, in caso di ricorso, poter essere concesso dal tribunale.

È stata inoltre analizzata la cerchia di applicazione. Inizialmente questa misura era incentrata sulle SIB per via dell’impatto potenziale sulla stabilità finanziaria79. Tuttavia, è parso opportuno ampliare la cerchia a tutte le banche, poiché i ricorsi che sarebbero privati di effetto sospensivo riguarderebbero misure che si applicherebbero a tutte le banche (p. es. le misure di intervento precoce). Questa modifica procedurale dovrebbe quindi consentire alle misure interessate di produrre effetti più rapidamente e quindi di garantire una migliore protezione degli interessi di tutti i clienti e della funzionalità dei mercati finanziari. Inoltre, questa modifica è essenziale anche per le altre banche, dato che queste misure mirano ad assicurare una loro organizzazione adeguata e la loro stabilità.

Di conseguenza, la soluzione proposta è di prevedere che non abbiano effetto sospensivo i ricorsi contro determinate decisioni della FINMA, ossia le decisioni intese a inasprire le esigenze minime in materia di fondi propri e di liquidità, a preparare la stabilizzazione di una SIB, a garantire un’organizzazione adeguata e a mitigare una situazione di rischi elevati (art. 55 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 196880 sulla procedura amministrativa [PA]). Al fine di preservare efficacemente la garanzia

78FF 2024 1023, pag. 313 segg.

79FF 2024 1023, pag. 313 segg.

80 RS 172.021