Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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istituzionali o strutturali distinte, associate a un’elevata resilienza alle crisi, prevedendo a tal fine anche allentamenti a tempo indeterminato. Anche questa alternativa è stata respinta. Introdurre una tale categoria astratta contrasterebbe con lo scopo dell’adeguamento legislativo di strutturare in modo più trasparente l’approccio agli allentamenti e di assicurare in linea di principio una limitazione temporale.

La soluzione proposta rinuncia all’introduzione di ulteriori eccezioni di carattere legislativo o di nuove categorie di allentamenti. Per contro, si precisa il quadro giuridico vigente e vi si introducono obblighi di trasparenza e verifica aggiuntivi.

A tal fine nell’articolo 4 LBCR viene introdotto un nuovo capoverso che disciplina la concessione di allentamenti alle SIB. In futuro, gli allentamenti concessi alle SIB dovranno essere limitati nel tempo, resi pubblici e più precisamente, in caso di allentamenti già preesistenti, essere costantemente verificati. Ciò è disciplinato nelle disposizioni transitorie relative all’articolo 4 capoverso 3bisAP-LBCR. Per le banche senza rilevanza sistemica resta invariata la regolamentazione attuale.

Attività di audit

Nei suoi parametri di riferimento il Consiglio federale ha scartato la possibilità di abolire il sistema di vigilanza duale per le SIB, dato l’elevato fabbisogno supplementare di risorse che comporterebbe per la FINMA. Sono state respinte le misure alternative tese a rafforzare la vigilanza, che prevedevano il conferimento diretto dei mandati delle società di audit da parte della FINMA nonché l’approvazione annuale delle società di audit da parte della FINMA, quest’ultima contemplata anche nei parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche. L’analisi d’impatto della regolamentazione eseguita per tali misure mostra che il conferimento diretto dei mandati, assoggettato al diritto in materia di appalti pubblici, genererebbe oneri sproporzionati, e anche l’approvazione annuale comporterebbe oneri aggiuntivi per gli istituti interessati. Inoltre, una tale norma sarebbe in conflitto con l’attuale articolo 28a capoverso 2 LFINMA, che permette alla FINMA, in casi motivati, di esigere che sia cambiata la società di audit. Anziché un’approvazione annuale, dovrebbe essere introdotta una norma che consenta alla FINMA di proibire agli assoggettati alla vigilanza di cambiare la società di audit, qualora questo avvenga al fine di sottrarsi alla vigilanza. Si pensi, per esempio, a un cambiamento finalizzato a evitare la verifica accurata e severa da parte della società di audit. Si stabilisce inoltre che in futuro la scelta di una nuova società di audit deve essere approvata dalla FINMA. Attualmente è previsto un obbligo di informazione al momento della designazione di una società di audit (art. 25 cpv. 2 LFINMA; art. 13 cpv. 1 AP-FINMA).

È stata inoltre valutata l’ipotesi di un obbligo di cambiare la società di audit dopo dieci anni, per garantire una maggiore indipendenza di quest’ultima, come già previsto nei parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge sulle banche. Dall’analisi d’impatto della regolamentazione è emerso che molti assoggettati alla vigilanza ritengono che dieci anni sia un periodo troppo breve e che i costi derivanti da un simile obbligo siano elevati. Si propone quindi di spostare la rotazione a 14 anni. In tal modo i costi sostenuti per raccogliere le offerte e per il periodo di introduzione della nuova società di audit, successivamente al cambio, verrebbero ripartiti su più anni