Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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e quindi diminuirebbero. Al contempo, in un periodo di 14 anni rientrano due interi mandati dell’auditor responsabile, che può infatti esercitare il proprio mandato per sette anni al massimo (cfr. art. 730a cpv. 2 CO).

Nell’ambito dei lavori di analisi è stato valutato se le diverse misure concernenti l’attività di audit siano da applicarsi esclusivamente alle SIB. Considerato che gli adeguamenti previsti sono fondamentali per la vigilanza e in particolare per una maggiore indipendenza delle società di audit, e quindi per il rafforzamento della FINMA nonché del mercato della revisione, è utile attuare le misure per tutti gli assoggettati alla vigilanza.

La raccomandazione n. 18 della CPI invita il Consiglio federale a valutare se la vigilanza della revisione sulle SIB possa essere conferita alla sola FINMA. L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) esercita la sorveglianza sulle imprese di revisione secondo la LSR. Sono assoggettate alla sorveglianza dell’ASR le imprese di revisione che forniscono i servizi di revisione conformemente alla LSR. Tali servizi comprendono le verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e le verifiche che devono essere effettuate secondo il diritto federale (in particolare la verifica dei conti annuali). L’ASR esercita la sorveglianza sulle imprese di revisione nel loro complesso, indipendentemente dal tipo di servizi che queste forniscono e dal tipo di banca (SIB o banche senza rilevanza sistemica) che verificano. Conferire la vigilanza della revisione sulle SIB soltanto alla FINMA aumenterebbe il lavoro di coordinamento tra la FINMA e l’ASR, in quanto la prima provvederebbe soltanto alla vigilanza prudenziale delle SIB e non alle restanti attività di verifica (in particolare la verifica dei conti annuali). L’ASR a sua volta continuerebbe a essere competente per la sorveglianza sulla verifica dei conti annuali delle SIB e per le attività di verifica delle banche senza rilevanza sistemica. Nel complesso, la vigilanza sulle imprese di revisione sarebbe insufficiente. Il Memorandum of Understanding (v. n. 1.4.2) mette in risalto l’attuale ripartizione dei compiti tra la FINMA e l’ASR e rafforza la collaborazione. Pertanto, al momento non è opportuno trasferire la vigilanza dall’ASR alla FINMA.

Gli adeguamenti nell’ambito delle attività di audit non prevedono norme semplificate o comportanti costi inferiori per le banche di piccole e medie dimensioni ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.

Affari di grande portata

La CPI e il Parlamento hanno incaricato il Consiglio federale di esaminare come la disposizione della LFINMA concernente affari di grande portata possa essere modificata, estesa o eventualmente abrogata per agevolare la governance della FINMA in riferimento ai rapporti di lavoro tra direzione e consiglio di amministrazione.

Con l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA risulterebbe fortemente limitato il ruolo del consiglio di amministrazione quale organo strategico della FINMA, previsto dalla legge, sebbene continuerebbe a essere competente per la sorveglianza della direzione (art. 9 cpv. 1 lett. d LFINMA). Proprio nelle decisioni che hanno massima valenza strategica per la piazza finanziaria e che quindi comportano ampie ripercussioni, l’eventuale abrogazione della disposizione di