Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA annullerebbe il sistema «checks and balances». Il che sarebbe in contrasto con i principi del buon governo. L’abrogazione della disposizione non contribuirebbe a chiarire l’ordinamento delle competenze, come auspicato, ma creerebbe piuttosto una commistione di competenze e responsabilità. Ciò finirebbe per accrescere l’incertezza giuridica anziché ridurla.
Per «affari di grande portata» si intendono gli affari con ampie ripercussioni sull’insieme dei creditori, degli investitori, degli assicurati o gli affari che riguardano in larga misura la funzionalità dei mercati finanziari. Tali affari hanno come oggetto questioni fondamentali e pregiudicano una serie di decisioni successive. Le decisioni prese sono dunque decisioni strategiche che vanno al di là dell’attività quotidiana di un’autorità di vigilanza. Appare pertanto auspicabile e in linea con i principi basilari del governo d’impresa, che tali decisioni spettino al consiglio di amministrazione quale organo strategico della FINMA (art. 9 cpv. 1 LFINMA). Si rinuncia quindi alla proposta alternativa di abrogare l’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA.
Si è altresì valutata l’ipotesi di adeguare la disposizione contenuta nella LFINMA nel senso di attribuire al consiglio di amministrazione della FINMA la competenza per decidere su un elenco conclusivo di categorie di affari, definendo così in via definitiva il concetto di «affari di grande portata» al fine di garantire la massima certezza del diritto. Tale soluzione delimiterebbe chiaramente già a livello di legge le competenze del consiglio di amministrazione e della direzione. Introdurre un elenco conclusivo a livello di legge equivarrebbe a porre l’enfasi non sugli effetti derivanti da un affare, bensì unicamente sul criterio del tipo di affare. Il che si configurerebbe come un cambio di rotta rispetto all’approccio attuale previsto dal messaggio LAUFIN, che è invece incentrato sulla portata di un affare. A un cambio di rotta in questo contesto conseguirebbe che il consiglio di amministrazione, da un lato, dovrebbe decidere in merito ad attività operative prive di portata strategica e, dall’altro, non potrebbe decidere sugli affari che hanno portata strategica se non figurano nell’elenco conclusivo. Questo aspetto assume particolare rilievo nel caso dei supplementi o degli allentamenti in materia di fondi propri e di liquidità: quelli di entità limitata devono essere decisi a livello operativo. Soltanto i supplementi e gli allentamenti significativi raggiungono l’entità di una decisione strategica ai sensi del capoverso 1. Un elenco finale che sgombri il campo dalla discrezionalità della FINMA sarebbe dunque in conflitto con la funzione del consiglio di amministrazione quale organo strategico e con quella della direzione quale organo operativo. Per questa ragione si rinuncia a tale alternativa.
Conformemente al mandato della CPI è stato inoltre valutato se o in quali configurazioni i procedimenti di «enforcement» contro le banche di rilevanza sistemica siano da considerarsi affari di grande portata. La valutazione conclude che, in linea di principio, un procedimento di «enforcement» è un’attività operativa, non funzionale alla rappresentazione o alla concretizzazione della definizione di «affari di grande portata». Secondo la soluzione scelta, il consiglio di amministrazione della FINMA può stabilire caso per caso se un procedimento di «enforcement» sia o no di grande portata (la direzione della FINMA identifica costantemente affari che potrebbero potenzialmente sfociare in un affare di grande portata e avvisa il consiglio di amministrazione al riguardo [art. 13 cpv. 4 regolamento di organizzazione FINMA]).