Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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Considerati i rispettivi vantaggi e svantaggi delle alternative valutate, l’adeguamento della disposizione della LFINMA, che si basa sullo status quo, appare la soluzione più utile per consolidare ulteriormente la certezza del diritto e perfezionare a livello di legge la governance comprovata della FINMA. In qualità di organo strategico, il consiglio di amministrazione deve poter decidere in un’ottica di «checks and balances» circa gli affari di grande portata, come previsto nel messaggio LAUFIN81. Dato che gli affari di grande portata non possono essere stabiliti in via preliminare, la discrezionalità è appropriata. Anche la CPI prende atto che un certo margine di manovra organizzativo tra il consiglio di amministrazione e la direzione permane in quanto inerente al sistema stesso, a prescindere dall’istituzione FINMA82. L’adeguamento deve pertanto disciplinare nella LFINMA l’attuale disposizione del regolamento di organizzazione FINMA, precisarla e chiarire che i soggetti interessati non possono far scaturire alcun diritto dall’ordinamento delle competenze (v. n. 3.1.2).

Esecuzione

Grazie allo strumento delle garanzie della sospensione dell’esecuzione («no-action letters»), la soluzione scelta permette alla FINMA di attribuire una priorità inferiore a determinate attività in caso di esecuzione sproporzionata o contraddittoria e quindi di agire temporaneamente in deroga in determinati settori, in particolare rispetto all’applicazione del diritto. Questo doterebbe la FINMA di uno strumento per sospendere, per un periodo di tempo limitato e per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione del diritto vigente, comprese le disposizioni di esecuzione di rango inferiore, qualora l’esecuzione risultasse sproporzionata o si traducesse in risultati inappropriati per ragioni di contraddittorietà.

Senza tale strumento non sarebbe possibile affrontare simili contraddizioni e potrebbero verificarsi situazioni sporadiche in cui la FINMA sarebbe costretta a eseguire il diritto vigente contro il pubblico interesse, anche qualora l’esecuzione non apparisse ragionevole. L’aspetto importante è che la decisione di un’eventuale sospensione temporanea è a sola discrezione della FINMA. Un’ipotetica soluzione, in base alla quale la FINMA su richiesta, per esempio del Consiglio federale, potrebbe lasciarsi temporaneamente dispensare dall’esecuzione di una data norma, sarebbe incompatibile con il requisito dell’indipendenza di cui all’articolo 21 LFINMA e quindi non rappresenterebbe un’alternativa.

81 FF 2006 2625, in particolare 2635

82 FF 2025 515 pag. 530