Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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1.2.3 Garanzia della liquidità durante la crisi
Differimento della comunicazione in caso di sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale
Per quanto concerne la stigmatizzazione del sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale, come possibile approccio alternativo è stata analizzata la regolamentazione dell’Unione europea (UE). Tuttavia, per motivi di praticabilità, il recepimento in Svizzera della norma di cui all’articolo 17 (5) del regolamento sugli abusi di mercato (MAR)83 è stato respinto, poiché, secondo l’articolo citato, il differimento della comunicazione necessita dell’autorizzazione da parte di un’autorità. L’avamprogetto prevede esplicitamente la possibilità di un differimento della comunicazione contestualmente a un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale, nell’interesse e sotto la responsabilità dell’emittente, senza alcun coinvolgimento dell’autorità di vigilanza. Ciò si applica purché sia possibile garantire la tutela del segreto di tale informazione privilegiata. La soluzione scelta nell’articolo 5a AP-LBCR si riallaccia alla vigente autodisciplina delle borse, rafforzando la certezza del diritto e la flessibilità per la banca interessata. Per di più, gli articoli 24 capoverso 2 e 26 capoverso 2 AP-LBCR concedono espressamente alla FINMA la possibilità di disporre un differimento della comunicazione in caso di misure di intervento precoce e di protezione.
La possibilità di differire la comunicazione secondo l’articolo 5a AP-LBCR riguarda sostanzialmente tutte le banche quotate in borsa. Le banche (quotate) di piccole e medie dimensioni non hanno alcuna necessità di una norma semplificata e comportante costi inferiori ai sensi dell’articolo 4 LSgrI.
Trasferimento agevolato di crediti nonché costituzione e realizzazione agevolate di garanzie in relazione con un sostegno alla liquidità concesso dalla Banca nazionale
Sono state valutate diverse ipotesi di adeguamento sul piano legislativo che potrebbero agevolare il trasferimento delle garanzie alla BNS per il sostegno alla liquidità concesso da quest’ultima.
Approccio basato sul registro dei pegni
L’iniziativa parlamentare Meier Andreas 25.411 propone «una normativa per il trasferimento di garanzie nell’ambito dei programmi della BNS (ELA/LFGI) volti al sostegno di liquidità a favore delle banche in situazione di crisi» che si ispiri alla legge del 25 giugno 193084 sulle obbligazioni fondiarie (LOF). Secondo questa alternativa, le banche potrebbero costituire in pegno le proprie garanzie ipotecarie iscrivendosi in un futuro registro, rendendo superfluo il trasferimento delle garanzie.
83Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 pag. 1 del 12.6.2014.