Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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Le ragioni per le quali questa iniziativa non ha avuto seguito sono molteplici. Da un lato, l’attuale approccio basato sul registro dei pegni secondo la LOF non è direttamente trasferibile alla BNS, ma dovrebbe essere rielaborato da zero ed essere adeguato su una base legale completa del tutto nuova. Il consenso dei clienti di una banca, mediante l’inserimento di clausole di trasferimento nei contratti di credito ipotecario in essere, continuerebbe comunque a essere necessario anche secondo un approccio basato sul registro dei pegni, tra l’altro per evitare di violare il segreto bancario. Oltre a ciò, un simile registro dei pegni di ultima generazione dovrebbe essere allestito da zero, con conseguente grande dispendio di tempo e di risorse sia per le banche sia per la BNS. Anche l’operatività corrente risulterebbe onerosa. Per contro, in ambito ipotecario è già operativo il programma della BNS «Liquidità a fronte di garanzie ipotecarie» (LFGI), che con la soluzione scelta, descritta più avanti, sarà ulteriormente rafforzato in modo mirato e con misure legislative meno pervasive. L’attuale programma «Liquidità a fronte di garanzie ipotecarie»85 si basa su concetti noti del diritto generale in materia di obbligazioni e dei diritti reali, che trovano ampia applicazione nella prassi economica. Il fatto che la BNS utilizzi ancora soluzioni esistenti, note e comprovate (giurisprudenza consolidata) di diritto privato per garantire il proprio sostegno alla liquidità è un aspetto che va a favore della certezza del diritto.
Floating charge
La cosiddetta «floating charge» («garanzia rotativa») è una particolare garanzia prevista da alcuni ordinamenti giuridici di common law (p. es. Regno Unito, Australia, Hong Kong e Singapore). Per garantire un credito, il mutuatario (p. es. una banca) ordina una «garanzia rotativa», gravando il suo intero patrimonio, attuale e futuro, o parte di esso, a favore del creditore (p. es. una banca centrale). Una «floating charge» si crea generalmente stipulando un contratto di garanzia e mediante l’iscrizione in un registro pubblico. La «garanzia rotativa» non è limitata a valori patrimoniali determinati e identificati in modo specifico. Gli oggetti che fungono da garanzia sono delimitati in via generale. Il mutuatario resta poi il proprietario dei beni gravati. Al mutuatario resta anche la proprietà o il potere di disposizione. Questa alternativa non ha avuto seguito per varie ragioni.
Il concetto in questione è in contraddizione con il principio di specialità, fortemente radicato nel diritto svizzero (principio di determinatezza), e con il principio di pubblicità. Ne consegue che generalmente i diritti di ottenere provvedimenti conservativi sono ammissibili limitatamente a singoli beni e diritti personalizzati e devono essere visibili a terzi. Per introdurre una «floating charge» ai fini della garanzia della liquidità delle banche, bisognerebbe quindi creare una regolamentazione completa, basata su leggi speciali, e al contempo escludere il restante regime delle garanzie di diritto privato. Alla luce di quanto precede è evidente che l’adeguamento della LBCR non sarebbe sufficiente per poter introdurre il concetto di «floating charge». Per creare un simile istituto giuridico ci si dovrebbe discostare dagli attuali principi dei diritti reali svizzeri. La necessità di adeguamento sarebbe di ampia portata, al pari delle conseguenti incertezze sul piano giuridico e reale. Per di più, una tale ingerenza non è né necessaria
85 Cfr. a tale proposito anche i commenti alle rispettive disposizioni delle proposte di soluzione scelte nella legge sulle banche (v. n. 4.1).