Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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– dopo lo scioglimento del concubinato non sussistono né diritti al mantenimento né a una spartizione dei beni e degli averi di previdenza accumulati dal partner durante la convivenza24;
– alla morte del partner non sussiste né un diritto legale all’eredità25 né a una rendita per i superstiti26.
Pertanto, alle coppie che vivono in concubinato non sono applicabili disposizioni di protezione essenziali che sono invece state introdotte per il matrimonio. Inoltre, le coppie che vivono in concubinato hanno una certa difficoltà a riconoscere se la loro convivenza determina effetti giuridici e, in tal caso, quali27. È vero che per i partner concubinari esiste l’opzione di regolamentare il proprio rapporto tramite contratto, tuttavia tali contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado e non possono disciplinare tutti gli ambiti (cfr. anche n. 4.1.1)28.
1.2.2 Possibilità di introdurre un PACS
Sulla base dei risultati (n. 1.2.1), il Consiglio federale ha verificato quali misure si potessero intraprendere per migliorare la situazione giuridica delle coppie che non desiderano sposarsi e per garantire loro una maggiore protezione e certezza del diritto29. Dopo aver respinto diverse misure30, nel suo rapporto il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’introduzione di un nuovo istituto giuridico intermedio fra il matrimonio e il concubinato (PACS adeguato alla Svizzera) potrebbe rappresentare una possibilità anche in Svizzera31. Tuttavia, per stabilire se fosse opportuno introdurre effettivamente un nuovo istituto giuridico corrispondente, sarebbero necessari una valutazione e un dibattito in ambito sociale e giuridico-politico32. Inoltre, nel caso in cui dovesse esprimersi a favore di un simile istituto, al legislatore spetterebbe definire l’effetto di un PACS nei diversi campi del diritto33.
1.2.3 Patti civili di solidarietà cantonali
L’istituto del PACS quale partenariato disciplinato giuridicamente e intermedio fra il matrimonio e il concubinato (simile al PACS in Francia, v. n. 3) è già noto in Svizzera.
24 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 28–30.
25 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 30.
26 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 30 segg.
27 Rapporto CF concubinato, pag. 32.
28 Rapporto CF concubinato, pag. 33.
29 Rapporto CF concubinato, pag. 33–45.
30 Per le misure respinte cfr. rapporto CF concubinato, pag. 33–35.
31 Rapporto CF concubinato, pag. 33–45.
32 Rapporto CF concubinato, pag. 45.
33 Rapporto CF concubinato, pag. 47; per il concetto a grandi linee stabilito dalla CAG-S v. il n. 2.3.