Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Nei Cantoni di Ginevra34 (dal 2001) e Neuchâtel35 (dal 2004), le coppie che non vogliono sposarsi possono contrarre e far registrare a livello cantonale un patto civile di solidarietà giuridicamente riconosciuto36. Il patto civile di solidarietà cantonale non comporta alcuna modifica dello stato civile del partner e determina effetti esclusivamente secondo il diritto pubblico cantonale37.
Nel Cantone di Ginevra le persone che hanno stipulato un patto civile di solidarietà cantonale vengono considerate dall’amministrazione pubblica come persone sposate, fatta eccezione per l’imposizione e la concessione di prestazioni sociali, sempre che eventuali disposizioni di diritto pubblico non prevedano diversamente38. La stipulazione del patto civile di solidarietà cantonale avviene presso l’ufficio di stato civile39. Il patto civile di solidarietà viene registrato in un apposito registro cantonale che viene gestito dall’ufficio che si occupa dello stato civile e delle autenticazioni40. Nel Cantone di Neuchâtel i partner hanno gli stessi diritti e doveri delle persone sposate in tutti i campi del diritto cantonale, a meno che non sia previsto diversamente da eventuali leggi speciali41. Il patto civile di solidarietà viene costituito a Neuchâtel davanti a un notaio42, che richiede d’ufficio la registrazione del patto nel registro cantonale, gestito dalla cancelleria di stato43.
Per ulteriori spiegazioni sulle basi legali, le modalità di stipulazione e scioglimento nonché sugli effetti giuridici del patto civile di solidarietà cantonale si rimanda al rapporto del Consiglio federale del 30 marzo 202244.
1.3 Intervento affine: mozione 23.4143 «Riconoscimento dei Pacs esteri in Svizzera»
Il 28 settembre 2023 l’allora consigliere nazionale Michel Matter ha presentato la mozione 23.414345 dal tenore seguente:
«Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione di modo che i Patti civili di solidarietà (PACS) esteri possano essere legalmente riconosciuti in Svizzera.»
34 Loi sur le partenariat del 15 feb. 2001 (LPart-GE; E 1 27); Règlement d’application de la loi sur le partenariat del 2 mag. 2001 (RPart-GE; E 1 27.01). La legge e l’ordinanza d’esecuzione sono entrate in vigore il 5 mag. 2001.
35 Loi sur le partenariat enregistré del 27 gen. 2004 (LPart-NE; RSN 212.120.10); Règlement d’exécution de la loi sur le partenariat enregistré del 23 giu. 2004 (RSN 212.120.100). La legge e l’ordinanza d’esecuzione sono entrate in vigore il 1° lug. 2004.
36 Rapporto CF concubinato, pag. 36–38.
37 Rapporto CF concubinato, pag. 36.
38 Art. 1 cpv. 3 LPart-GE.
39 Art. 1 cpv. 1 LPart-GE.
40 Art. 5 cpv. 1 LPart-GE.
41 Art. 14 cpv. 1 LPart-NE.
42 Art. 9 LPart-NE.
43 Art. 10 LPart-NE.
44 Rapporto CF concubinato, pag. 36–38.
45 La mozione è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 23.4143.