Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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– in primo luogo, un partner può richiedere al giudice di stabilire in modo vincolante le prestazioni pecuniarie per il mantenimento della famiglia e la disposizione dei pagamenti (cfr. art. 173 CC). Lo stesso si applica anche per la determinazione e la richiesta della somma a libera disposizione secondo l’articolo 8 capoverso 2 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 164 CC;

– in secondo luogo, un partner può ricorrere al giudice affinché l’altra persona sia privata del potere di rappresentanza dell’unione in tutto o in parte (cfr. art. 174 CC);

– in terzo luogo, un partner può richiedere al giudice che l’altra persona non possa più disporre di determinati beni, a meno che l’attore non abbia dato il suo consenso (cfr. art. 178 CC; p. es. blocco dei beni presso le banche o società di assicurazioni).

Art. 16 Organizzazione della vita separata

La presente disposizione stabilisce nel capoverso 1 che ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica. Si rinuncia alla disposizione prevista dall’articolo 175 CC secondo cui per la sospensione della comunione domestica è necessario che la personalità del richiedente sia messa in grave pericolo. Si tratta di una condizione obsoleta che, secondo l’opinione dominante, non è più presupposta nemmeno per la sospensione della comunione domestica dei coniugi152.

Come i coniugi, anche i partner di un PACS che si separino devono poter richiedere a un giudice di regolamentare la vita separata. Il PACS può essere sì sciolto unilateralmente in qualsiasi momento, ma ciò non significa che ogni separazione sia fondata su una volontà di scioglimento. In particolare in caso di coinvolgimento di figli, fra la separazione e lo scioglimento può intercorrere un certo periodo di tempo in cui è necessario organizzare la vita separata.

Le misure giudiziarie che possono essere richieste secondo il capoverso 2 in caso di sospensione della comunione domestica si rifanno alle misure a tutela dell’unione coniugale di cui all’articolo 176 CC: in primo luogo, il partner può richiedere al giudice di stabilire i contributi di mantenimento secondo l’articolo 8 che gli sono dovuti e quelli destinati ai i figli (lett. a). In secondo luogo, uno dei partner può richiedere al giudice di regolamentare l’utilizzo dell’abitazione e delle suppellettili domestiche se i figli vivono nell’abitazione della famiglia (lett. b). Non è rilevante né che si tratti di figli in comune o meno né il loro numero. È invece determinante se l’abitazione rappresenta il centro di vita anche per i figli o il luogo in cui vivono.

Il capoverso 3 prevede che, se i partner hanno figli minorenni, il giudice prenda le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali misure si riferiscono in particolare all’autorità parentale (art. 296 CC), alla custodia (art. 301a CC) nonché alla partecipazione alla cura dei figli o alle relazioni personali (art. 273 segg. CC).

152 Cfr. Roland Fankhauser, KuKo ZGB, n. 2 relativo all’art. 175 con ulteriori riferimenti nonché n. 2 relativo all’art. 176 CC; cfr. anche Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 4 relativo all’art. 176 CC; cfr. anche il messaggio LUD, pag. 1214.