Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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del patto e dalla responsabilità solidale per i debiti in comune (debiti del nucleo familiare, art. 13) e dall’obbligo di provvedere in comune alle decisioni sull’abitazione familiare (art. 11)145. I beni dei partner nonché i loro debiti restano tuttavia separati.

Art. 13 Rappresentanza del patto e responsabilità solidale

L’articolo 13 stabilisce che per la rappresentanza del patto fra i partner si applica per analogia la disposizione dell’articolo 166 CC valida per i coniugi. Pertanto, durante la convivenza, ciascun partner rappresenta il patto per i bisogni correnti dello stesso. Questa norma è necessaria perché il mantenimento della famiglia è di responsabilità di entrambi i partner: se uno dei partner deve provvedere al mantenimento della famiglia, questi deve essere autorizzato anche, indipendentemente dalla ripartizione concreta dei ruoli, a concludere i relativi negozi giuridici146.

Analogamente all’articolo 166 CC, occorre distinguere la rappresentanza ordinaria per gli affari quotidiani e la rappresentanza straordinaria per questioni di più ampia portata. Gli affari quotidiani sono negozi giuridici necessari per coprire i bisogni quotidiani (o esigenze correnti). Per questi affari, la persona che agisce può presupporre il tacito consenso del proprio partner che è quindi solidalmente responsabile anche senza avere espressamente acconsentito. Per i negozi giuridici straordinari che vanno oltre alla copertura dei bisogni quotidiani, non si può presupporre invece il tacito consenso. Perciò per tali questioni la rappresentanza del partner è possibile solo se il partner ha fornito il proprio consenso. Senza il consenso la rappresentanza è possibile se vi è l’autorizzazione del giudice oppure in caso di urgenza147.

I contratti di credito al consumo vincolano in linea di massima soltanto il partner che ha stipulato il contratto, eccezion fatta solo per i crediti richiesti per coprire le necessità quotidiane (p. es. il pagamento di cibo o indumenti con carta di credito). Per delimitare la categoria si applicano i criteri generali. La legge non prevede alcuna disposizione speciale per i contratti di credito al consumo né per i coniugi né per i partner di un PACS.

La disposizione valida per i coniugi relativa alla responsabilità solidale di cui all’articolo 166 capoverso 3 CC si applica per analogia anche ai partner del PACS: se uno dei partner agisce nel quadro del potere di rappresentanza che gli spetta, obbliga non solo se stesso, ma anche l’altro partner148. Se il partner che agisce non rispetta i limiti

145 Cfr. riguardo all’unione domestica registrata, per cui in riferimento ai beni dei partner valgono regole simili, il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165 segg. (Messaggio LUD), in particolare 1215.

146 Cfr. Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 1 relativo all’art. 166 CC.

147 Sulla distinzione tra affari quotidiani e affari giuridici straordinari con esempi cfr. Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 9 segg. relativi all’art. 166 CC; Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, n. 2 segg. relativi all’art. 166 CC, ciascuno con ulteriori riferimenti.

148 Cfr. Roland Fankhauser, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2a ed., Basilea 2018, (KuKo ZGB), n. 9 relativo all’art. 166 CC; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 24 relativo all’art. 166 CC.