Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Art. 19 Procedura in caso di dichiarazione comune
Il capoverso 1 prevede in caso di dichiarazione comune che il patto civile di solidarietà sia ancora valido per 30 giorni dopo che la coppia si è presentata congiuntamente di persona presso l’ufficio di stato civile e ha presentato la dichiarazione di scioglimento. Solo allo scadere del termine di 30 giorni il patto civile di solidarietà è considerato sciolto. Lo scioglimento è stabilito tramite una decisione dell’ufficio di stato civile. Per il calcolo del termine di 30 giorni, il PP-LPACS non prevede alcuna disposizione di legge speciale. L’inizio e la fine di tale termine si calcolano quindi secondo le disposizioni generali per gli atti giuridici di cui agli articoli 77 e 78 CO, che, per esempio, si applicano per analogia anche al calcolo del termine di disdetta nel diritto di locazione o del periodo di separazione nel diritto matrimoniale secondo l’articolo 114 CC155.
Secondo il capoverso 2, ciascuno dei partner può revocare la propria dichiarazione di scioglimento presso l’ufficio di stato civile entro 30 giorni. Ciò serve a garantire ai partner la possibilità di revocare decisioni frettolose dovute, per esempio, a una grave crisi, senza dover stipulare un nuovo PACS, con l’onere e i costi che ne conseguirebbero. La revoca, come la dichiarazione di scioglimento, deve in linea di massima essere presentata presso l’ufficio di stato civile dai partner interessati comparsi personalmente sul posto. L’ufficio competente è quello presso il quale è stata depositata la dichiarazione di scioglimento. La revoca comporta l’annullamento della dichiarazione di scioglimento, che quindi non produce più i suoi effetti giuridici. Nel caso in cui entrambe le parti revochino la loro dichiarazione, la procedura di scioglimento si considera chiusa. Tuttavia, ciò non impedisce ai partner di depositare successivamente una nuova dichiarazione di scioglimento.
Se la revoca è effettuata soltanto da un partner, la sua dichiarazione perde efficacia, mentre quella dell’altro partner mantiene i propri effetti. Riguardo all’ulteriore procedura, il capoverso 3 primo periodo stabilisce che la dichiarazione di scioglimento è considerata come presentata in modo unilaterale dall’altra persona al momento della revoca. In tal caso, l’ufficio di stato civile indica ai partner l’ulteriore procedura (cfr. art. 18 cpv. 3), che quindi si applica secondo l’articolo 20 (secondo periodo). Entrambe le persone vengono informate che, in seguito alla revoca di uno dei partner, è valida solo la dichiarazione di scioglimento dell’altro e che questa sarà quindi trattata come dichiarazione unilaterale. L’ufficio di stato civile fa inoltre notare ai partner che la dichiarazione ancora valida produrrà i suoi effetti per 30 giorni dopo la ricezione della dichiarazione congiunta e che, salvo revoca del secondo partner, porterà allo scioglimento del PACS (cfr. art. 20 cpv. 3).
155 Sull’applicabilità generale dell’art. 77 CO cfr. Rolf H. Weber, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68–96 OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Berner Kommentar, 2a ed., Berna 2005 (BK OR), n. 5 relativo all’art. 77 CO; Ulrich G. Schroeter, BSK OR I, n. 5 relativo all’art. 77 CO. Per il diritto di locazione cfr. Roger Weber, BSK OR I, n. 1e relativo all’art. 266a CO.