Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Analogamente all’articolo 169 CC, i partner possono disporre dell’abitazione familiare soltanto in maniera congiunta, anche laddove i diritti reali o obbligatori relativi all’abitazione familiare spettino a una sola persona. Pertanto un partner non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. Questa disposizione serve a impedire che la persona titolare dei diritti, in caso di tensioni nella coppia o per esempio per leggerezza, non disponga unilateralmente dell’abitazione e che l’altro partner perda di conseguenza l’abitazione familiare143. Il partner che vuole disporre dell’abitazione può rivolgersi al giudice se non è possibile ottenere il consenso dell’altra persona o se questo viene negato senza valido motivo (cfr. art. 169 cpv. 2 CC).
L’esigenza del consenso del partner secondo l’articolo 11 PP-LPACS e l’articolo 169 CC vale per tutta la durata della vita comune e quindi anche durante la procedura di scioglimento144. Per il periodo seguente, in riferimento all’abitazione familiare si applica l’articolo 24.
Variante 1 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Protezione nel rapporto con il locatore): l’articolo 11 disciplina esclusivamente il rapporto fra i partner. La parità di trattamento tra partner che hanno stipulato un PACS e i coniugi dovrebbe tuttavia applicarsi in modo coerente anche per quanto concerne il rapporto con il locatore. A tal fine sono previsti adeguamenti nel CO, in modo che le disposizioni di protezione per i coniugi di cui agli articoli 266m–o e 273a CO si applichino allo stesso modo anche ai partner che hanno stipulato un PACS, affinché la protezione per quanto concerne l’abitazione familiare durante la convivenza sia equivalente (cfr. n. 5.2.2.2).
Variante 2 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-CO (Nessuna protezione nel rapporto con il locatore): l’articolo 11 disciplina esclusivamente il rapporto fra i partner. Secondo questa variante, le disposizioni di protezione applicabili ai coniugi nel rapporto con il locatore (art. 266m–o e 273a CO) non troverebbero invece applicazione nel caso del PACS, tanto più che tali norme nella prassi possono già causare difficoltà per quanto riguarda i coniugi (cfr. n. 5.2.2.2).
Art. 12 Beni dei partner
L’articolo 12 chiarisce che i beni dei partner restano separati per la durata del patto civile di solidarietà e anche dopo il suo scioglimento: come nel concubinato, ciascun partner dispone dei suoi beni (cpv. 1) e risponde dei suoi debiti con i propri beni (cpv. 2).
I partner di un PACS, diversamente dai concubini, sono vicendevolmente legati finanziariamente dall’obbligo reciproco di mantenimento (art. 8), dalla rappresentanza
143 Cfr. Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 1 relativo all’art. 169 CC con rimando a DTF 114 II 396, consid. 5a nonché DTF 142 III 720, consid. 4.2.2.
144 Cfr. DTF 114 II 396, consid. 5.