Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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dei figli (art. 276 segg. CC) e nell’esercizio dell’autorità parentale (art. 301 segg. CC) e che debba rappresentarlo quando necessario (p. es. in sua assenza). A questo proposito, secondo l’articolo 9 si applicano per analogia le disposizioni relative all’obbligo di assistenza e di rappresentanza previste per i coniugi dagli articoli 278 capoverso 2 e 299 CC.
Art. 10 Debiti tra i partner
L’articolo 10 disciplina la compensazione di debiti fra i partner. Il partner creditore deve tenere in considerazione il fatto di essere vincolato al debitore da un patto civile di solidarietà e che pertanto il proprio obbligo di assistenza e rispetto gli impone di agire con riguardo. La disposizione rimanda a tal proposito alla regolamentazione prevista per i coniugi secondo l’articolo 203 capoverso 2 CC. Il debitore può quindi chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Se i partner non riescono a mettersi d’accordo su tale dilazione, spetta al giudice decidere in merito (cfr. art. 14 PP-LPACS in combinato disposto con l’art. 172 CC). Se il giudice concede una proroga per l’obbligo di restituzione, può disporre anche misure di garanzia (cfr. art. 203 cpv. 2 CC).
A integrazione di questa disposizione, il progetto preliminare prevede con l’articolo 134 capoverso 1 numero 3terPP-CO – analogamente all’articolo 134 capoverso 1 numero 3 CO140– una sospensione della prescrizione per i crediti fra i partner per la durata del PACS (cfr. n. 5.2.2.1). Allo stesso modo, la partecipazione privilegiata al pignoramento secondo l’articolo 111 LEF si deve applicare per analogia anche alle coppie vincolate da un PACS (cfr. n. 5.2.4).
Art. 11 Abitazione familiare
I partner scelgono liberamente se disporre di un’abitazione comune o se vivere in alloggi separati. Se hanno un’abitazione familiare, devono in linea di massima beneficiare a tale proposito della stessa protezione accordata ai coniugi. Pertanto, secondo l’articolo 11 si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 169 CC. Per «abitazione familiare» s’intende il luogo che funge da dimora centrale e centro della vita comune dei membri della famiglia141. Il luogo in cui vivono i figli costituisce un indice importante per l’identificazione dell’abitazione familiare. Tuttavia, come per il matrimonio, anche le coppie senza figli possono appellarsi alla protezione dell’abitazione familiare142.
140 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.
141 Cfr. TF 5A_635/2018 del 14.1.2019, consid. 6.1; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 169 CC.
142 TF 5A_635/2018 del 14.1.2019, consid. 6.1; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 169 CC.