Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Come i coniugi, anche i partner di un PACS possono far ordinare misure di esecuzione per far valere i propri diritti. Sulla base del capoverso 4, queste misure si orientano per analogia agli articoli 176a–177 CC e riguardano l’aiuto agli incassi e gli anticipi nonché la diffida ai debitori. Si applica per analogia anche l’articolo 178 CC sulle restrizioni del potere di disporre.
Le misure disposte dal giudice per l’organizzazione del mantenimento fra i partner terminano con lo scioglimento del PACS. Per contro, le misure relative all’abitazione familiare e alle questioni legate ai figli perdurano per un certo periodo anche dopo lo scioglimento, se uno dei partner propone azione entro un dato termine per disciplinare gli effetti dello scioglimento stesso (cfr. art. 307e PP-CPC e il relativo commento al
n. 5.2.3).
Fra l’avvio di una procedura per l’organizzazione della vita separata e lo scioglimento del PACS o l’avvio di una procedura per regolamentare gli effetti dello scioglimento può trascorrere un breve arco di tempo. Per tenere conto di questa circostanza, l’articolo 307f PP-CPC prevede che un solo giudice decida riguardo alle due azioni e le congiunga se sono pendenti contemporaneamente (cfr. il commento all’articolo 307f PP-CPC al n. 5.2.3).
Art. 17 Modificazione delle circostanze
Se cambiano le circostanze, il giudice adatta, su istanza di uno dei partner e in applicazione analoga dell’articolo 179 capoverso 1 CC, le misure prese per l’organizzazione della vita separata o le sospende se la loro causa viene meno (cpv. 1). Sono quindi applicabili per analogia le disposizioni relative alla modificazione delle circostanze in caso di divorzio secondo l’articolo 134 CC (cfr. il rimando corrispondente nell’art. 179 cpv. 1 CC). Ciò vale anche per determinare chi è competente fra il giudice e l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) secondo l’articolo 134 capoversi 3 e 4 CC: tale competenza dipende dall’eventuale accordo o disaccordo dei genitori. Se i genitori sono d’accordo sulle nuove questioni legate ai figli da regolamentare, allora è competente l’APMA. In caso di controversie occorre una differenziazione: se il disaccordo riguarda soltanto le relazioni personali e la partecipazione alla cura, la nuova organizzazione compete all’APMA. Se invece vi sono altri punti controversi (fra cui p. es. il mantenimento), allora compete al giudice disciplinare tutte le nuove questioni (incl. relazioni personali e partecipazione alla cura)153.
Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio (cpv. 2). Questa disposizione riprende l’articolo 179 capoverso 2 CC valido per i coniugi, con la differenza che l’eccezione menzionata in relazione alla separazione dei beni per i coniugi non è invece rilevante per il PACS, poiché quest’ultimo non produce effetti in materia di regime dei beni.
153 Cfr. Christiana Fountoulakis, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 134 CC. Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle questioni riguardanti i figli a prescindere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82 e le relative spiegazioni, consultabili all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Procedura in materia di diritto di famiglia.