Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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del proprio potere di rappresentanza è importante stabilire, per determinare la responsabilità nei confronti di terzi, se questi ultimi ne erano a conoscenza o avrebbero potuto esserlo. In tal caso, è responsabile solo la persona che ha concluso il negozio giuridico. Se invece il terzo era in buona fede, entrambe le persone rispondono solidalmente149. La privazione del potere di rappresentanza si fonda sull’articolo 15 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 174 CC.
5.1.4 Capitolo 4: Misure giudiziarie
Gli articoli 14–17 regolamentano le misure giudiziarie in caso di mancato adempimento degli obblighi familiari o di disaccordo dei partner in un affare importante per il PACS.
Art. 14 Intervento del giudice
Questa disposizione disciplina il principio secondo cui i partner, come i coniugi, possono chiedere la mediazione del giudice, insieme o separatamente, in caso di mancata osservanza degli obblighi o di disaccordo. Si applica per analogia l’articolo 172 valido per i coniugi, secondo il quale il giudice richiama i partner ai loro doveri e cerca di conciliarli. Se le misure di mediazione o di ammonimento non conducono all’obiettivo, il giudice, nel quadro delle istanze presentate, deve adottare le effettive misure di protezione di cui agli articoli 15–17 (analogamente agli art. 173 segg. CC; cfr. art. 172 cpv. 3 CC)150. Come nella procedura a tutela dell’unione coniugale, il giudice decide in merito alle misure corrispondenti nella procedura sommaria (cfr. art. 307b PP-CPC e cfr. n. 0).
Per analogia all’articolo 172 capoverso 3 CC, nella procedura giudiziaria per la protezione del PACS (come nella procedura a tutela dell’unione coniugale), si applicano le disposizioni relative alla protezione della personalità contro la violenza, minacce o insidie (art. 28 segg. CC). Sulla base delle suddette disposizioni, l’attore può richiedere che contro l’autore della lesione sia pronunciato un divieto di avvicinamento, di accesso a un perimetro determinato o di mettersi in contatto con lui oppure la sua sorveglianza elettronica (cfr. art. 28b e 28c CC)151.
Art. 15 Misure durante la convivenza
Durante la convivenza, i partner possono ottenere le stesse misure giudiziarie che valgono per i coniugi e che sono rette per analogia dagli articoli 173, 174 e 178 CC, con i seguenti effetti giuridici:
149 Cfr. Roland Fankhauser, KuKo ZGB, n. 10 relativo all’art. 166 CC; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 27 relativo all’art. 166 CC; cfr. anche Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, n. 10 relativo all’art. 166 CC, ciascuno con ulteriori riferimenti.
150 Cfr. Tarkan Göksu, CHK ZGB, n. 3 relativo all’art. 172 CC; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 12 relativo all’art. 172 CC.
151 Cfr. a riguardo Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 11a–11c relativo all’art. 172 CC.