Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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5.1.5 Capitolo 5: Scioglimento
Sezione 1: Condizioni e procedura
Art. 18 Dichiarazione di scioglimento
Secondo il principio sancito dal capoverso 1, i partner possono sciogliere il PACS congiuntamente o unilateralmente. In caso di decisione comune la procedura è retta dall’articolo 19. Se invece lo scioglimento è richiesto da uno solo dei partner, si applica la procedura secondo l’articolo 20. L’articolo 18 contiene norme generali sullo scioglimento.
Chi desidera porre fine al proprio patto civile di solidarietà deve dichiarare presso l’ufficio di stato civile di voler sciogliere tale PACS (cpv. 1). A questo riguardo, il progetto preliminare prevede che la competenza dello scioglimento non debba spettare al giudice, bensì all’ufficio di stato civile del domicilio di uno dei partner. Può eventualmente trattarsi di un ufficio di stato civile diverso da quello che ha eseguito la registrazione del patto civile di solidarietà (cfr. art. 6) e presso cui – nel caso della variante 2 degli articoli 4–6 – il PACS è stato stipulato154. Ciò non rappresenta comunque un problema, poiché tutti gli uffici di stato civile accedono al registro dello stato civile e possono eseguire l’iscrizione dello scioglimento.
Chi intende sciogliere il PACS deve comparire personalmente presso l’ufficio di stato civile (cpv. 2, prima parte del periodo) e dichiarare sul posto che il PACS deve essere sciolto. È esclusa qualsiasi rappresentanza. In caso di dichiarazione comune, devono essere presenti entrambi i partner e manifestare congiuntamente la loro volontà di sciogliere il patto. Un’eccezione all’obbligo di comparire di persona analoga a quella prevista dall’articolo 70 capoverso 2 OSC dovrà essere disciplinata nell’OSC.
La persona che desidera sciogliere il PACS deve presentare all’ufficio di stato civile i documenti necessari (in particolare un documento d’identità) e firmare la propria dichiarazione (cpv. 2, seconda parte del periodo). Tali documenti dovranno essere previsti nell’OSC. La dichiarazione di scioglimento è valida solo dopo l’autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale competente. Di conseguenza, si producono gli effetti previsti dall’articolo 19 (in caso di scioglimento con dichiarazione comune) o dall’articolo 20 (in caso di scioglimento unilaterale). La Confederazione metterà a disposizione appositi moduli per la dichiarazione di scioglimento. Per quanto riguarda la firma della dichiarazione di scioglimento nonché l’autenticazione della firma si dovranno adattare gli articoli 18 e 18a OSC.
Il capoverso 3 chiarisce che dopo la presentazione della dichiarazione di scioglimento l’ufficio dello stato civile competente spiega ai partner l’ulteriore procedura secondo gli articoli 19 e 20, informandoli in particolare sul termine di revoca (cfr. il commento seguente agli art. 19 e 20).
154 In caso di conclusione del patto civile di solidarietà, i partner possono scegliere liberamente il luogo della conclusione e quindi della registrazione (cfr. il n. 5.1.2).