Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Art. 24 Abitazione familiare
Variante 1 dell’art. 24 (Applicazione soltanto in caso di figli comuni)
Se il patto civile di solidarietà viene sciolto, il giudice, come nel caso del divorzio, deve poter decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare. Diversamente dal matrimonio, questa regolamentazione si applica solo se nell’abitazione familiare vivono figli comuni. L’articolo 121 CC si deve applicare per analogia soltanto quando la presenza di figli comuni giustifica l’attribuzione dell’abitazione familiare a un partner. In questo senso, il campo d’applicazione è più ristretto rispetto all’articolo 121 CC. In caso di divorzio, il giudice può decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare anche se i figli di uno dei partner o eventuali affiliati hanno il proprio centro di vita presso tale abitazione157. L’articolo 121 CC trova inoltre applicazione nel caso in cui a uno dei coniugi venga attribuita l’abitazione familiare non per la presenza dei figli, ma per altri gravi motivi. L’articolo 24 rinuncia a una disposizione simile, poiché si pone innanzitutto lo scopo di evitare che i figli comuni debbano lasciare la propria dimora; la protezione di uno dei partner non è quindi prioritaria nell’attribuzione dell’abitazione. Ciò corrisponde alla concezione secondo cui il PACS è orientato alla durata della vita comune e deve perciò limitarsi a essa, anche nei suoi effetti giuridici (v. n. 4.5.2).
Se le condizioni sono soddisfatte, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro partner (art. 121 cpv. 1 CC). Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo (art. 121 cpv. 2 CC). Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità (art. 121 cpv. 3 CC).
Variante 2 dell’art. 24 (Applicazione per tutti i figli)
Se il patto civile di solidarietà viene sciolto, il giudice, come nel caso del divorzio, deve poter decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare. Questa regolamentazione si applica solo se nell’abitazione familiare vivono dei figli. L’articolo 121 CC si applica quindi per analogia quando la presenza di figli giustifica l’attribuzione dell’abitazione familiare a un partner. Si rinuncia alla possibilità di attribuire l’abitazione a uno dei partner anche per altri gravi motivi, come invece è possibile nel caso del matrimonio. L’articolo 24 si pone innanzitutto lo scopo di evitare che i figli debbano lasciare la propria dimora; la protezione di uno dei partner non è quindi prioritaria nell’attribuzione dell’abitazione. Ciò corrisponde alla concezione secondo cui il PACS è orientato alla durata della vita comune e deve perciò limitarsi a essa, anche nei suoi effetti giuridici (cfr. n. 4.5.2).
157 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I: ZGB FamKomm, 4a ed., Berna 2022, n. 9 relativo all’art. 121 CC; GLOOR URS, BSK ZGB I, n. 5 relativo all’art. 121 CC.