Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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richiesta e dietro pagamento di un emolumento, l’ufficio fornisce ai partner un’attestazione della conversione del patto civile di solidarietà cantonale in un PACS federale (secondo periodo).

Il capoverso 3 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve occuparsi di informare l’autorità cantonale competente per la registrazione in merito alla conversione e al conseguente scioglimento. In base alla situazione giuridica vigente, la gestione del registro dei patti civili di solidarietà cantonali è affidata nel Cantone di Neuchâtel alla cancelleria di stato e nel Cantone di Ginevra al servizio responsabile dello stato civile e delle autenticazioni («Service État civil et légalisations dans le canton»; cfr. il n. 1.2.3).

5.1.7 Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni d’esecuzione

Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)

Il Consiglio federale dovrà emanare le disposizioni di esecuzione, in particolare relative alla registrazione del PACS, alla procedura di scioglimento e alla conversione dei patti civili di solidarietà cantonali.

Tali disposizioni di esecuzione necessiteranno nello specifico di un adattamento e un’integrazione dell’ordinanza sullo stato civile nonché dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile. Il PACS deve essere rilevato nell’elenco dei dati iscritti nel registro dello stato civile. Riguardo alla procedura si dovrà concretizzare soprattutto quale autorità dello stato civile riceverà la comunicazione del notaio relativa alla stipulazione del PACS (n. 5.1.2). Sono altrettanto necessarie disposizioni di esecuzione anche in relazione allo scioglimento e, più nello specifico, per quanto riguarda la procedura, la firma della dichiarazione, l’autenticazione nonché la sua registrazione. Si dovranno non solo indicare i documenti necessari per lo scioglimento, ma anche integrare i dati iscritti nel registro dello stato civile (n. 5.1.5). Lo stesso vale per la procedura e la registrazione della conversione.

Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)

Il Consiglio federale dovrà emanare le disposizioni di esecuzione, in particolare relative alla stipulazione e alla registrazione del PACS, alla procedura di scioglimento e alla conversione dei patti civili di solidarietà cantonali.

Tali disposizioni di esecuzione necessiteranno nello specifico di un adattamento e un’integrazione dell’ordinanza sullo stato civile nonché dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile. Il PACS deve essere rilevato nell’elenco dei dati iscritti nel registro dello stato civile. Per quanto riguarda la procedura, sono necessarie disposizioni di esecuzione sia in relazione alla stipulazione sia allo scioglimento. Tali disposizioni concernono nello specifico i documenti necessari, la firma delle rispettive dichiarazioni, la documentazione dell’atto e la registrazione. Lo stesso vale per la procedura e la registrazione della conversione.