Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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dei due anni. Questa disposizione avrebbe di conseguenza impedito ai partner di portare avanti il PACS cantonale che avevano stipulato già prima dell’entrata in vigore della legge PACS. Pertanto, sarebbe stata loro negata la libertà di mantenere la forma relazionale inizialmente scelta, mettendo così in dubbio la compatibilità con il diritto costituzionale del rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost.) nonché con l’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950159 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (cfr. n. 7.2).

Art. 26 Dichiarazione di conversione

Con la presente disposizione, che si orienta all’articolo 35 LUD, i partner ottengono la possibilità di convertire il proprio patto civile di solidarietà cantonale in un PACS federale (cosiddetta procedura «opt-in»).

Il capoverso 1 presuppone alla conversione la condizione per cui i partner dichiarino congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile del luogo in cui è stato stipulato il patto civile di solidarietà cantonale che desiderano convertire quest’ultimo in un PACS federale. Poiché attualmente i patti civili di solidarietà cantonali sono possibili soltanto nei Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra (cfr. n. 1.2.3), la conversione è presa in considerazione esclusivamente in tali Cantoni. La dichiarazione di conversione deve essere possibile in qualunque momento finché esiste un PACS secondo il diritto cantonale.

Il capoverso 2 stabilisce che i partner devono documentare personalmente la propria volontà di effettuare la conversione presso l’ufficio di stato civile. Devono inoltre provare la loro identità e l’esistenza del patto civile di solidarietà cantonale per mezzo di documenti e firmare la dichiarazione di conversione. La conversione può essere effettuata e registrata (cfr. art. 27 cpv. 2) solo se i partner sono già iscritti nel registro dello stato civile. In caso contrario, essi devono prima essere rilevati nel registro dello stato civile secondo l’articolo 15a capoverso 1 OSC. Poiché le condizioni fissate per i patti civili di solidarietà cantonali corrispondono in larga misura a quelle previste dalla legge PACS per la stipulazione, non è necessario che l’ufficio di stato civile le verifichi nuovamente in occasione della conversione.

Art. 27 Effetti della conversione

Il capoverso 1 stabilisce che i patti civili di solidarietà cantonali si considerano convertiti non appena è presente la dichiarazione di conversione, ovvero questa viene firmata, ricevuta dall’ufficiale di stato civile e la firma viene autenticata. Da questo momento, la conversione è valida. Il PACS federale si considera quindi stipulato e, allo stesso tempo, il patto civile di solidarietà cantonale è sciolto d’ufficio. Per quanto riguarda la firma della dichiarazione di conversione nonché l’autenticazione della firma si dovrà adattare l’articolo 18 OSC.

Secondo il capoverso 2 la conversione, come la stipulazione di un PACS, viene iscritta dall’ufficio di stato civile competente nel registro Infostar (primo periodo). Su

159 RS 0.101