Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
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Art. 29 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi del diritto federale è disciplinata nell’allegato. Tali modifiche riguardano il CC (n. 5.2.1), il CO (n. 5.2.2), il CPC (n. 0), la LEF (n. 5.2.4), la LDIP (n. 5.2.5), la legge federale del 20 dicembre 1946160 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, n. 5.2.6) nonché la legge federale del 25 giugno 1982161 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, n. 5.2.7).
Art. 30 Diritto cantonale
Questa disposizione stabilisce esplicitamente che i Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza, per esempio in ambiti quali l’imposizione cantonale o gli aiuti sociali. Tale norma consente in particolare ai Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra di stabilire gli effetti giuridici attualmente validi per i PACS cantonali anche per i patti civili di solidarietà secondo la legge PACS (cfr.
n. 4.5.3.1).
Art. 31 Referendum ed entrata in vigore
Trattandosi di una legge federale, il nuovo diritto sottostà a referendum facoltativo (cpv. 1). Spetta al Consiglio federale determinarne l’entrata in vigore (cpv. 2).
5.2 Modifica di altre leggi federali
5.2.1 Codice civile svizzero (CC)
Il PACS deve avere gli stessi effetti del matrimonio per quanto riguarda la rappresentanza di partner incapaci di discernimento. Pertanto, si devono adattare diverse disposizioni del CC.
Art. 374 cpv. 1 e 3, 376 nonché 378 cpv. 1 n. 3
L’articolo 374 CC disciplina le condizioni e l’estensione della rappresentanza legale di un coniuge o di un partner registrato incapace di discernimento. Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta personalmente regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela. Questa norma deve trovare applicazione anche per il PACS, perciò alle persone con diritto di rappresentanza di cui al capoverso 1 si deve aggiungere il partner che ha stipulato un PACS con la persona incapace di discernimento. Logicamente, occorre adattare anche il capoverso 3 della disposizione. Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni, il partner (come il coniuge) deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti. Si propone quindi di riutilizzare anche nel capoverso 3 il concetto generale di «persona con diritto di rappresentanza». Sulla
160 RS 131.10
161 RS 831.40